NOVITA’ SUL CONGEDO PATERNITA’
Congedo obbligatorio di paternità
dlgs 151/2001 art. 27 bis
Ecco le novità relative le modalità di fruizione del congedo obbligatorio di paternità in vigore dal 13 agosto 2022:
- Possono fruire del congedo di paternità obbligatorio i padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche in caso di adozione e affidamento. Sono esclusi i padri lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata.
- Si applica agli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 13 agosto 2022, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105.
- Si ha diritto a 10 giorni lavorativi, nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo).
- È possibile fruire del congedo anche frazionato a giorni, ma non frazionato a ore, e anche in caso di morte perinatale del figlio.
- In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
- Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
- Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto