AUTONOMIA DEGLI SPECIALIZZANDI
Qual è l’attività e l’autonomia professionale e gestionale dei Medici in Formazione Specialistica assunti con contratto dopo aver partecipato ai concorsi nelle rispettive discipline?
Ai sensi dell’art. 1, comma 548 bis. Legge 145/2018, i medici ancora in formazione specialistica, assunti con contratto a tempo determinato, “svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato”.
In estrema sintesi fa testo quanto riportato nel contratto firmato dal Medico in formazione specialistica.