RISCATTO DELLA LAUREA
RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA:
SI PUÒ FARE DOMANDA SENZA LIMITE DI ETA’ E NON HA SCADENZA
Il riscatto di laurea agevolato alla luce della legge di conversione del decreto di riforma del welfare (legge 26/2019) ha perso il requisito più restrittivo del limite anagrafico e grazie alla circolare n. 6/2020 dell’Inps sarà accessibile a una platea ancora più ampia.
L’originaria versione del decreto infatti prescriveva che l’assicurato, al momento della domanda, avesse una età anagrafica di massimo 44 anni e 364 giorni.
Oltre a questo requisito, restano le condizioni di legittimità proprie di tutti i riscatti:
● che il soggetto sia iscritto con almeno un contributo versato a una delle gestioni Inps: il riscatto agevolato non è infatti accessibile a chi è stato iscritto unicamente a una cassa professionale.
● la gestione in cui viene richiesto il riscatto dovrà risultare già esistente nel periodo del corso legale di studi, motivo per il quale i riscatti non possono essere richiesti in gestione separata per periodi anteriori all’aprile del 1996.
● il riscatto non potrà coprire periodi già sottoposti a contribuzione, come nel caso di uno studente lavoratore che abbia avuto rapporti di lavoro durante l’intero ciclo di studi universitari;
● per chi avesse invece svolto incarichi non continuativi, potrà essere riscattato il solo periodo scoperto da contribuzione del corso legale di studi.
Ma il requisito più importante del riscatto forfettario (ogni anno di riscatto prevede infatti nel 2020 un onere fermo a 5.260 euro integralmente deducibili dall’imposta) risiede nel periodo di studi.
Questo dovrà infatti collocarsi in periodi da valutare con il sistema contributivo.
Fonte: Sole24ore
Leggi l’informativa del 12 ottobre 2021 ANAAO/Cosmed: clicca qui
LA DOMANDA PUO’ ESSERE FATTA PRESSO L’INPS OPPURE ONLINE PREVIA ACQUISIZIONE PIN PERSONALE (www.inps.it vai su TUTTI I SERVIZI – RISCATTO DI LAUREA – RISCATTO DELLA LAUREA AI FINI PENSIONISTICI PER GLI ISCRITTI ALLE CASSE CPDL, CPS, CPI E CPUG). Oppure attraverso i CAAF convenzionati.
➡ PER INFORMAZIONI SCRIVI A: servizi@anaao.it
AGGIORNAMENTO DEL 21/04/2022: Sono riscattabili i crediti formativi extra-universitari. Lo stabilisce l’Inps nel messaggio n. 1512/2022.
Infatti, se riconosciuti utili dalle università ai fini della carriera, possono essere riscattati se i periodi non sono coperti da altri contributi, entro i limiti della durata del corso legale universitario.
L’utilizzo di crediti. Ordinariamente l’iscrizione all’università segue la scuola superiore, iniziando dal primo anno. Le università, tuttavia, possono riconoscere validi come crediti formativi universitari anche le conoscenze e le abilità professionali certificate o maturate in attività di livello post-secondario.
In tal caso, lo studente può accelerare il percorso di studio iscrivendosi a un anno di corso universitario successivo al primo. È stato chiesto se tali periodi di esperienze formative siano riscattabili ai fini contributivi e, nel caso, come collocarli temporalmente ed entro quali limiti.
Possibile il riscatto. L’Inps risponde positivamente.
Richiama prima di tutto la normativa (art. 2 dlgs n. 184/1997), in base alla quale il riscatto è possibile, a domanda, per tutto o per una parte del periodo corrispondente alla durata del corso legale di studio universitario a seguito del quale è stato conseguito un diploma universitario.
Il riscatto, dunque, è limitato al periodo di durata legale fissato per il conseguimento del titolo, cioè ai soli
anni in corso e non anche agli eventuali anni fuori corso, e a condizione che sia stato conseguito il titolo. Il periodo di formazione valutato come credito formativo, anche se extra-universitario, aggiunge
l’Inps, concorre a integrare il cursus accademico per il conseguimento del titolo di studio tipico previsto
dalla normativa. In quanto idoneo al completamento del corso di laurea prescelto e parte integrante dello stesso, pertanto, è meritevole di essere ammesso a riscatto in presenza degli altri requisiti previsti dalla normativa.
Le altre condizioni. Pertanto, l’Inps dispone che gli studenti che si sono iscritti a un corso universitario a un anno accademico successivo al primo, per via del riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti organi accademici, possono chiedere il riscatto per gli anni di corso nei quali risultino regolarmente iscritti e anche dei periodi riconosciuti dall’Università come crediti formativi.
Per questi ultimi è necessario che i periodi, individuati dai diretti interessati a loro scelta, non siano coperti da altri contributi. Il numero complessivo degli anni ammessi a riscatto rimane, in ogni caso, quello corrispondente alla durata del corso legale che ha dato luogo al conferimento del titolo universitario. Il tutto verificabile da attestazione universitari.
Ok alle domande. Infine, l’Inps spiega che le nuove regole sono applicate, oltre che alle nuove domande anche a quelle giacenti. Eventuali domande respinte, invece, potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati.