PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO
CCNL 2016/2018
TITOLO VII _PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI RAPPORTO DI LAVORO
ART. 110 _ Accesso al rapporto di lavoro con impegno orario ridotto.
L’art. 110 stabilisce nuove disposizioni per l’accesso volontario al rapporto di lavoro con orario ridotto stabilito (“Le aziende possono costituire rapporti di lavoro a impegno orario ridotto….”.)
In generale, le aziende possono trasformare rapporti di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto su richiesta dei dirigenti a fronte di comprovate e rilevanti esigenze familiari o sociali (l’art. recita “sono in particolare da ricondurre alle seguenti ipotesi…” quindi nulla vieta che le aziende lo concedano o lo confermino anche per altre situazioni), In particolare:
- Assistenza a figli minori di otto anni
- Assistenza a coniuge o parenti fino al II grado o in mancanza anche al III grado in assenza di alternative all’assistenza, se questi accedono a programmi terapeutici e/o riabilitativi certificati previsti per alcolisti cronici, tossicodipendenti, portatori di handicap o affetti da grave debilitazione psico-fisica.
- Sempre in mancanza di soluzioni alternative, assistenza al coniuge o al figlio, al genitore, al fratello/sorella, agli affini di I grado anche non conviventi, che necessitino di cure particolari in relazione a patologie (art. 2 comma 1, lettera d del DM 278/2000) o a parenti e affini entro il II grado o in mancanza entro il III grado, anche non conviventi, portatori di handicap.
Condizioni particolari sono previste per coloro che siano affetti da patologia oncologica e cronico degenerativa che inficino la capacità lavorative (in questo caso è un diritto e l’azienda a domanda lo concede entro 15 giorni); in luogo di congedo parentale, una sola volta o entro i limiti del congedo parentale residuo con un tempo lavoro non inferiore al 50%.
Il numero totale dei rapporti a tempo ridotto non può superare il 3% della dotazione organica complessiva della dirigenza oggetto di questo CCNL, rilevata al 31.12 di ogni anno.
Occorre presentare apposita domanda all’Azienda per usufruirne ed entro 60 giorni l’azienda può concedere la trasformazione del tipo di lavoro, se non già raggiunto il limite del 3% e se il tempo ridotto concesso non pregiudichi la funzionalità del servizio. In corso di contrattazione integrativa (contrattazione in ogni singola azienda), tenendo conto delle esigenze di servizio, può innalzare il limite fino al 7%.
Si stipulerà tra Azienda e dipendente quindi un nuovo contratto di lavoro: il Dirigente che già usufruisce del tempo di lavoro ridotto, dovrà entro 15 giorni dall’entrata in vigore del nuovo CCNL, presentare nuova domanda. ARAN ha specificato che le aziende possono accogliere le richieste giunte dopo il 4 gennaio in considerazione delle festività natalizie. Ma occorre affrettarsi!
Si precisa che un incarico di tipo gestionale è incompatibile con un impegno di lavoro a tempo ridotto, così come il rapporto di lavoro non esclusivo e l’attività libero professionale intramuraria è sospesa per tutta la durata dell’incarico a tempo ridotto. (La sanzione per chi viola le norme del tempo ridotto esercitando libera professione, è il recesso per giusta causa).
Art. 111 _Orario di lavoro del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto.
Art. 112 _Trattamento economico – normativo del dirigente con rapporto di lavoro a orario ridotto.
Dopo aver illustrato l’art 110, continuiamo ad illustrare le caratteristiche del contratto di lavoro con impegno orario ridotto (art. 111 e 112).
L’orario di lavoro non può essere inferiore al 30% del tempo pieno e copre una frazione di posto di organico corrispondente. Può essere orizzontale su tutti i giorni della settimana o verticale solo su alcuni giorni della settimana o del mese o su alcuni periodi dell’anno in modo da rispettare la media del lavoro settimanale del periodo preso in considerazione. Infine è possibile concordare un sistema misto.
Importante sapere che questa tipologia di lavoro va concordata e che è possibile che in caso di particolari esigenze, si definiscano altre modalità di distribuzione oraria, andando incontro alle reciproche necessità di copertura di determinate fasce orarie. L’interessato deve prestare all’azienda un consenso scritto.
Chi lavora con impegno ridotto al 50% e su due giorni settimanali, può recuperare ritardi e permessi con ulteriore lavoro in un altro giorno della settimana, previo accordo.
Solo in caso di carenza organica, chi ha un impegno orario orizzontale, previo accordo e nel rispetto delle norme di legge a tutela di maternità e paternità e l’assistenza ai portatori di handicap, può essere impiegato per la copertura di turni in pronta disponibilità, proporzionalmente ridotti in termini temporali.
Se l’impegno orario è verticale, si garantiscono turni e prestazioni in pronta disponibilità nel periodo in cui si è in servizio. Eventuali prestazioni supplementari. L’impegno orario supplementare eventualmente richiesto non può superare le 102 ore. Non è per contro possibile effettuare prestazioni aggiuntive.
Il diritto alla formazione è garantito tenendo conto della ridotta durata della prestazione.
Eventuali prestazioni supplementari devono rimanere all’interno delle 38 ore settimanali e non possono superare il 25% della durata del lavoro concordata, calcolata sul compito mensile. Per chi lavora solo in alcuni mesi dell’anno, il 25% è calcolato sulle ore annuali. Ore supplementari devono essere motivate da comprovate esigenze di servizio, imprevedibili e improvvise. Le ore aggiuntive per chi ha un impegno orario ridotto verticale o misto non possono superare le ore quotidiane di un tempo pieno (6.20 su sei giorni e 7.36 su 5 giorni). Per chi ha una organizzazione verticale, il computo lo si fa sull’impegno orario settimanale, mensile o annuale di un tempo pieno.
La retribuzione dell’orario aggiuntivo è calcolata aumentando del 15% la retribuzione oraria globale di fatto. Se le ore lavorate superassero il limite contrattualmente fissato, ma rimanessero nell’orario ordinario, la maggiorazione sarà del 25%.
È consentito lo svolgimento di lavoro straordinario per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, per i servizi di guardia e pronta disponibilità. Compensabili a richiesta con riposi sostitutivi. Vanno autorizzate dal direttore responsabile sulla base di esigenze individuate dalle aziende e non in modo automatico e generalizzato. Il compenso è lo stesso di chi lavora a tempo pieno.
Il dirigente può rifiutare per comprovate esigenze di svolgere lavoro supplementare.
Le ferie per l’impegno orario orizzontale non cambiano, mentre per l’impegno orario verticale il numero sarà proporzionale ai giorni lavorati. Lo stesso vale per le assenze contrattualmente garantite.
Il congedo per maternità/paternità è garantito integralmente anche per l’impegno orario verticale con trattamento economico commisurato all’impegno orario. L’assenza per matrimonio, lutto, congedo parentale, riposi giornalieri per maternità spettano solo nei giorni per i quali era previsto il lavoro (per organizzazione verticale). Non si riducono i termini del periodo di prova e per il preavviso, da calcolare sulla base del periodo realmente lavorato.
Il trattamento economico è riproporzionato in base all’impegno orario per le parti fisse e periodiche.
Il trattamento accessorio relativo al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti o similari si corrispondono anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale all’impegno orario in base agli accordi decentrati. Assegni familiari corrisposti per intero.