Regolamento Nazionale
REGOLAMENTO NAZIONALE DELLO STATUTO ANAAO ASSOMED 2018
Il Regolamento dello Statuto Anaao Assomed 2018 approvato dal Consiglio Nazionale di Roma – 13-14 dicembre 2018.
Il presente Regolamento Nazionale, redatto a norma dell’art. 2 c.2 del vigente Statuto, persegue l’obiettivo di essere strumento di riferimento per una corretta applicazione dei suoi principi e delle sue finalità.
Titolo I
L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
Articolo 2
IL CONGRESSO NAZIONALE
1. Il Dipartimento Amministrativo comunica ai Segretari Regionali e delle Province Autonome, entro il 30 (trentesimo) giorno successivo alla data di deliberazione di cui all’art. 9 dello Statuto, il numero degli iscritti in regola con le quote associative, suddivisi per genere, settori e per aziende. Conseguentemente il Dipartimento Amministrativo procede a determinare: – il numero dei delegati al Congresso Nazionale, come definiti all’art. 6 c. 2 del vigente Statuto; – il numero degli eleggibili al Consiglio Nazionale, come definiti all’art. 15 c. 1 lettera a) del vigente Statuto.
2. L’avviso di convocazione del Congresso Nazionale ordinario deve pervenire alle Segreterie Regionali ed alle Province autonome, ed ai componenti di diritto, almeno sessanta giorni prima della sua data di inizio.
3. Il numero dei delegati di cui all’articolo 6, c. 2 dello Statuto è calcolato dal Dipartimento Amministrativo sulla base del seguente schema: a) 2 (due) delegati medici per ogni Regione + quota percentuale di ciascun settore rispetto agli iscritti medici; b) numero medici iscritti/150 (centocinquanta) + numero nazionale di iscritti di ciascun settore /150 (centocinquanta)
4. Il numero dei delegati assegnati alla Regione deve garantire la quota di rappresentanza di genere non inferiore al 25% (venticinque per cento) di cui all’art. 27 dello Statuto.
5. Partecipano, senza diritto di voto, i componenti previsti all’art.6 c. 4 del vigente Statuto e i 3 coordinatori delle macroregioni del Settore Anaao-Giovani.
6. Al Congresso Straordinario, elettivo e non, partecipano gli stessi componenti previsti per il Congresso Ordinario, se ancora iscritti senza soluzione di continuità, tenendo conto della variazione dei voti rappresentati, aggiornati al numero degli iscritti rilevati trenta giorni prima della data di convocazione.
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