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Lo Statuto di ANAAO Assomed

STATUTO ANAAO ASSOMED

Approvato dal Congresso Ordinario – Napoli 26-29 giugno 2022

TITOLO I

ASSOCIAZIONE: GENERALITÀ

CAPO I

COSTITUZIONE, SCOPI E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 1

Costituzione

1. È costituita l’Associazione Sindacale denominata Anaao Assomed.

2. Possono essere iscritti all’Associazione i medici-chirurghi, gli odontoiatri, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, i farmacisti che operino in rapporto giuridico di dipendenza, di convenzione con il SSN, o in formazione, ovvero dipendenti dallo Stato, dalle Regioni, dalle strutture private accreditate, ovvero in attività libero professionale, anche dopo la cessazione dei rapporti di lavoro.

3. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

4. L’Associazione prevede articolazioni dotate di autonomia organizzativa denominate Settori e Aree.
Per Settore si intende un raggruppamento di iscritti omogeneo per caratteristiche professionali o per età anagrafica.
Per Area si intende un’aggregazione di iscritti omogenea per tipologia di attività lavorativa, peculiarità professionali o legislative.
Le modalità di costituzione di Settori e Aree ulteriori a quelle previste dal presente Statuto sono definite dal Regolamento Nazionale.

5. L’Associazione, su proposta del Segretario Nazionale e previa approvazione a maggioranza assoluta (50% più uno degli aventi diritto al voto) del Consiglio Nazionale in seduta congiunta con la Direzione Nazionale può attivare rapporti federativi con Organizzazioni e Associazioni che presentino programmi e finalità affini a quelle indicate dal presente Statuto.

6. In caso di confluenza di sigle sindacali in Anaao Assomed, deliberata dal Congresso Nazionale Straordinario, con cessione in via definitiva delle deleghe comunicata ad ARAN, gli organi statutari di Anaao Assomed possono essere conseguentemente integrati. Le modalità di integrazione vengono definite con apposito regolamento.

7. L’Associazione ha sede legale e sociale nella città di Milano.

 

Articolo 2

Statuto e Regolamento

1. L’Associazione è retta dal presente Statuto.

2. Il presente Statuto è integrato, per quanto concerne gli aspetti dell’organizzazione e dell’operatività associativa, dal Regolamento Nazionale di cui all’articolo 3.

 

Articolo 3

Regolamento Nazionale

1. Il Regolamento Nazionale viene proposto al Consiglio Nazionale da una Commissione costituita dal Presidente Nazionale che la convoca, dal Responsabile del Dipartimento Amministrativo, dal Responsabile del Dipartimento Organizzativo, dal Presidente della Commissione di Controllo, dal Coordinatore della Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome, dai Responsabili Nazionali del Settore Dirigenza Sanitaria e Anaao Giovani entro 120 (centoventi) giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale lo approva nella prima seduta utile a maggioranza assoluta (50% più 1) dei componenti aventi diritto al voto.

3. Le norme del presente Statuto, riguardanti le modalità di convocazione, le procedure elettorali e aspetti organizzativi interni a organi statutari, sono rinviate al Regolamento Nazionale. Tali norme decadono contestualmente alla loro approvazione e inserimento nel Regolamento Nazionale.

4. Le norme e il contenuto del Regolamento non possono contrastare con le disposizioni statutarie.

 

Articolo 4

Scopi e finalità

1. L’Associazione si ispira al principio Costituzionale della tutela della salute individuale e collettiva da conseguire mediante l’erogazione, omogenea sul territorio nazionale, di servizi sanitari qualificati, efficienti ed efficaci, promuovendo l’evoluzione e la valorizzazione delle strutture sanitarie e, tutelando, a ogni livello, il ruolo dirigente e l’autonomia professionale dei medici e dirigenti sanitari che in esse operano.

2. L’Associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

3. L’Associazione intende perseguire:

a) la valorizzazione del dirigente medico e sanitario attraverso l’effettiva attribuzione di funzioni di natura professionale e di natura tecnico-gestionale, nonché il pieno riconoscimento della sua autonomia professionale, elemento indispensabile per una razionale governance delle strutture del SSN;

b) l’attuazione di modelli organizzativi delle strutture sanitarie che esaltino la professionalità e la responsabilità del dirigente medico e sanitario e riducano le condizioni di rischio clinico;

c) la promozione di una costante applicazione delle metodiche di verifica e miglioramento della qualità clinica e organizzativa delle strutture del SSN;

d) la tutela del ruolo dei dirigenti medici e sanitari del SSN relativamente alla formazione specialistica post-laurea, sottolineando la pari dignità del SSN rispetto alle Facoltà di Medicina;

e) l’obiettivo dell’affidamento alle strutture del SSN e ai dirigenti medici e sanitari in esse operanti delle attività inerenti alla formazione professionale, l’aggiornamento obbligatorio e quelle correlate all’Educazione Continua in Medicina (ECM);

f) la realizzazione delle condizioni per le quali ciascun dirigente medico e sanitario possa efficacemente esercitare il proprio ruolo professionale;

g) la prioritaria dimensione etica delle aziende del SSN, rispetto a quella economica;

h) i medesimi obiettivi di cui alle precedenti lettere anche in favore delle altre categorie di iscritti.

4. Scopi dell’Associazione sono:
a) promuovere e coordinare ogni iniziativa a tutela degli interessi morali, giuridici, professionali, culturali ed economici dei singoli associati;

b) dare ogni assistenza agli associati in controversie nell’ambito dell’esercizio della professione, comprese quelle previdenziali;

c) curare i collegamenti tra gli associati e promuovere la formazione dei quadri;

d) stimolare e verificare che le prestazioni erogate da e per conto del SSN siano qualificate, efficaci, appropriate e rispettose della dignità del cittadino ammalato;

e) patrocinare e tutelare a ogni effetto gli associati;

f) promuovere l’Educazione Continua in Medicina e ogni altra attività di ricerca, elaborazione e proposta nei vari settori di interesse e operatività delle professioni operanti nell’ambito della tutela della salute anche attraverso l’attività del Centro Studi e Formazione;

g) consentire la possibilità sia a livello centrale, che regionale, purché non in conflitto con il livello centrale, dell’istituzione di uno o più “servizi finalizzati” alla tutela degli associati con lo scopo di sviluppare oltre all’attività di cui alle precedenti lettere, l’assistenza degli associati medesimi, esclusa quella in materia fiscale, in ogni settore di interesse della categoria, mediante strumenti ritenuti all’uopo idonei, ivi compresa l’assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in associazioni, enti e società di ogni tipo, in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione;
h) garantire le pari opportunità di accesso, sviluppo ed esercizio della professione, ivi comprese le politiche di conciliazione lavoro-famiglia, a prescindere dal genere, dall’età, dalle origini geografiche e sociali, dalla presenza di disabilità, dalle opinioni politiche, dalle credenze religiose o dagli orientamenti sessuali;

i) promuovere nuove forme di rappresentanza tra le organizzazioni di medici e/o dirigenti sanitari che operano in dipendenza o in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi i dirigenti medici e dirigenti sanitari delle Funzioni Centrali, che condividano principi e scopi stabiliti dal presente Statuto.

Tali aggregazioni sono finalizzate al raggiungimento della massima forza rappresentativa, anche nelle diverse sedi Istituzionali.

 

Articolo 5

Attività

1. L’attività dell’Associazione è svolta nei confronti dei soci, nel rispetto delle finalità istituzionali, a fronte di versamenti periodici a titolo di quote o di contributi associativi. In diretta attuazione degli scopi istituzionali potranno essere richiesti agli associati corrispettivi specifici o quote supplementari o maggiorate, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.

2. L’assistenza a beneficio degli associati è fornita nell’ambito delle finalità statutarie per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione. In materia di applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro, di organizzazione del lavoro e di previdenza. La stessa assistenza effettuata prevalentemente agli asso-ciati, può essere rivolta anche nei confronti di terzi dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.

3. L’Associazione non svolge direttamente e per proprio conto attività di assistenza fiscale nei confronti degli associati né di propaganda, né di promozione dell’attività esercitata dagli associati stessi, né di elaborazione meccanografica di dati contabili dell’attività medesima.

4. Le pubblicazioni dell’Associazione sono intese esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statutari e sono distribuite agli associati gratuitamente o dietro il pagamento di un corrispettivo.

5. L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali e il relativo finanziamento. L’Associazione destinerà i fondi raccolti tramite tale attività accessoria per la realizzazione degli scopi sociali.

6. Eventuali cessioni a terzi a titolo oneroso concernono esclusivamente proprie pubblicazioni distribuite prevalentemente agli associati stessi, in conformità alle finalità istituzionali, ai sensi dell’art. 111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni. Le cessioni di pubblicazioni a terzi aventi a oggetto i Contratti Collettivi di Lavoro possono essere effettuate anche in deroga al comma 3 dell’art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.

7. L’Associazione non esercita le attività indicate nel comma 4 dell’art.111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, né quelle di cui all’articolo 4, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.

8. Costituiscono altresì entrate dell’Associazione:

a) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

b) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al finanziamento dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

d) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’Associazione e di promozione della figura del dirigente medico e sanitario.

9. Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all’Associazione saranno impiegati in modo esclusivo nell’esercizio dell’attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.
Le stesse sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall’Associazione salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 108, comma 2 bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

CAPO II

IL CONGRESSO NAZIONALE

 

Articolo 6

Composizione e competenze

1. Massimo organo deliberativo dell’Associazione è il Congresso Nazionale.

2. Esso è costituito:

a) dai delegati Regionali e delle Province autonome in numero di 2 (due) per ogni Regione e Provincia Autonoma e 1 (uno) per ogni 150 iscritti o frazione per ogni Regione e Province autonome, non appartenenti ai settori Anaao Giovani e Dirigenza Sanitaria;

b) si aggiungono alla lettera a) i rappresentanti dei Settori in numero proporzionale ai loro iscritti in misura di 1 ogni 150 o frazione.

3. Tutti i delegati vengono eletti tra gli associati iscritti fino al 60° giorno successivo alla data di deliberazione del Consiglio Nazionale di cui all’art. 7, comma 1 con le modalità indicate dal Regolamento Nazionale nel rispetto delle minoranze e della rappresentanza di genere.

4. I singoli delegati prendono parte attiva agli atti deliberativi del Congresso ed esprimono nelle singole votazioni il numero dei voti effettivamente rappresentati, in base alla percentuale di preferenze riportate nella elezione, fermo restando che il numero complessivo dei voti di ciascuna Regione e Provincia Autonoma deve essere pari al numero degli iscritti alle stesse, in regola con le quote associative.

5. Nel caso un delegato eletto dal Congresso Regionale sia per qualsiasi motivo decaduto è sostituito dal primo dei non eletti della lista votata dal Congresso Regionale, in ordine decrescente dei voti. In carenza di sostituti, i voti attribuiti vengono suddivisi fra gli altri delegati con arrotondamento al delegato più giovane per età.
Se un delegato è impossibilitato a partecipare sceglie il sostituto nell’ambito dei delegati della propria Regione. Il delegato di un settore impossibilitato a partecipare sceglie il sostituto tra i delegati del proprio settore della stessa Regione. In carenza anche al di fuori del settore ma nella medesima Regione
Ogni delegato non può comunque ricevere più di una delega.

6. Partecipano al Congresso Nazionale, con diritto di parola e non di voto, salvo che siano anche delegati regionali:

a) gli ex Presidenti Nazionali e gli ex Segretari Nazionali dell’Associazione purché ancora iscritti;

b) il Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale uscenti;

c) il Presidente del Consiglio Nazionale uscente;

d) i componenti dell’Esecutivo Nazionale uscenti;

e) i componenti della Direzione Nazionale uscenti e gli invitati permanenti;

f) i Segretari regionali e delle Province Autonome neoeletti;

g) il responsabile Nazionale e i Coordinatori regionali di Anaao Giovani facenti parte della Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province Autonome;

h) il responsabile Nazionale e i Coordinatori regionali della dirigenza sanitaria facenti parte della Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province Autonome:

i) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti;

j) i componenti della Commissione di Controllo uscenti;

k) i Consiglieri Nazionali neo eletti dai Congressi Regionali e delle Province Autonome;

l) il Responsabile del Centro Studi e Formazione e i responsabili delle Sezioni in cui si articola.

 

Articolo 7

Modalità di convocazione

1. Il Congresso Nazionale è convocato, in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni, o straordinaria, dal Presidente Nazionale dell’Associazione su deliberazione del Consiglio Nazionale e ha luogo nella sede da questo prescelta.

2. L’avviso di convocazione è corredato dall’ordine del giorno dei lavori deliberato dal Consiglio Nazionale e trasmesso per posta ordinaria o fax e/o e-mail.

3. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

a) da un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto, con mozione scritta e motivata. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca, entro i successivi 30 (trenta) giorni, il Consiglio Nazionale straordinario con all’ordine del giorno la mozione di richiesta di convocazione del Congresso straordinario. Questa deve essere approvata con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (50% più 1 dei componenti aventi diritto al voto). In tale evenienza il Presidente Nazionale dell’Associazione provvede a convocare il Congresso Nazionale straordinario da svolgersi entro 90 (novanta) giorni dal deliberato del Consiglio Nazionale definendone anche la sede.

In caso di proposta di sfiducia al Segretario Nazionale e, conseguentemente, all’Esecutivo Nazionale, da parte del Consiglio Nazionale, si opera con le modalità e le procedure di cui alla presente lettera a). Qualora la sfiducia operi per approvazione del 50% più 1 dei componenti aventi diritto al voto del Consiglio Nazionale, in seduta congiunta con la Direzione Nazionale, il Presidente Nazionale provvede a convocare il Congresso Nazionale straordinario entro i 90 (novanta) giorni successivi alla deliberazione del Consiglio Nazionale, definendone la data e la sede;

b) da almeno un quinto degli iscritti, in regola con le quote di adesione da almeno 60 (sessanta) giorni senza soluzione di continuità, i quali firmano la richiesta presso le Segreterie Regionali e delle Province Autonome, che sono garanti e responsabili dell’autenticità delle firme. La richiesta scritta e motivata va inviata al Presidente Nazionale dell’Associazione che, verificatane la legittimità statutaria, dispone la convocazione del Congresso Nazionale straordinario definendone, su deliberazione del Consiglio Nazionale la data e la sede. Il Congresso Nazionale straordinario deve svolgersi entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L’avviso di convocazione del Congresso ordinario deve pervenire alle Segreterie Regionali e alle Province Autonome e ai membri di diritto almeno 60 (sessanta) giorni prima della sua data di inizio; quello del Congresso Nazionale straordinario almeno 45 (quarantacinque) giorni prima.

5. Al Congresso Straordinario elettivo e non, partecipano gli stessi componenti previsti per il Congresso Ordinario se ancora iscritti nella stessa Regione e nello stesso settore tenendo conto della variazione dei voti rappresentati, aggiornati al numero degli iscritti ai sensi dell’art. 9, comma 1.

 

Articolo 8

Competenze

1. Il Congresso Nazionale:
a) elegge il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione su un’unica scheda;

b) elegge il Segretario Nazionale e l’Esecutivo Nazionale dallo stesso proposta, su unica scheda;

c) elegge i componenti elettivi della Direzione Nazionale;

d) elegge su liste separate, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente e i componenti della Commissione di Controllo;

e) approva lo Statuto e sue eventuali modifiche a maggioranza assoluta degli iscritti all’Associazione;

f) fissa le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che l’Associazione si prefigge;

g) delibera, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti all’Associazione, l’eventuale scioglimento dell’Associazione e decide la devoluzione del patrimonio in conformità alle disposizioni legislative vigenti;

h) dibatte e stabilisce le linee politiche dell’Associazione su tutti i campi di attività e rappresentatività.
1-bis. Le liste di cui alle lettere a), b), e d) devono essere accompagnate da un numero di firme non inferiore al 25% dei voti congressuali. Ogni delegato può sottoscrivere una sola lista per ogni organo.

2. La Commissione per lo Statuto è composta:

a) dal Presidente dell’Associazione, che convoca, presiede e ne coordina i lavori;

b) dal Presidente della Commissione di Controllo;

c) da un componente per ciascuna Regione e Provincia autonoma, su indicazione del Segretario Regionale o della Provincia Autonoma, tra i delegati o tra i partecipanti di diritto e dal Coordinatore dei Regionali dei Settori;

d) dai Responsabili Nazionali dei Settori Dirigenza Sanitaria e Anaao Giovani.

3. La Commissione raccoglie le proposte di modifica dello Statuto avanzate dagli organi statutari del livello centrale e periferico all’apertura del Congresso, comprese quelle elaborate da apposita Commissione istituita dal Consiglio Nazionale almeno 90 (novanta) giorni prima del Congresso Nazionale, le esamina, le discute, le approva a maggioranza assoluta. Lo Statuto viene presentato al Congresso, in apposita sessione plenaria, perché deliberi in via definitiva. I delegati possono presentare all’Ufficio di Presidenza, nei tempi previsti dal Congresso, modifiche allo Statuto con un numero di voti congressuali pari o superiore al 30%.

 

Articolo 9

Riferimento iscritti

1. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma partecipa al Congresso Nazionale con un numero di voti pari agli iscritti in regola con le quote sociali fino al 60° giorno successivo alla data di deliberazione del Consiglio Nazionale di cui all’art. 7, comma 1, così come risultanti al Dipartimento Amministrativo.

2. Gli iscritti in regola con il versamento delle quote sociali sono elettori ed eleggibili negli organi decentrati se hanno, al momento dell’elezione, un’anzianità di iscrizione di almeno 60 (sessanta) giorni senza soluzione di continuità anche nel caso in cui sia cambiato lo status di iscrizione

TITOLO II

L’ORGANIZZAZIONE CENTRALE

CAPO I

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE CENTRALE

 

Articolo 10 Generalità

Sono organi dell’Associazione a livello nazionale:

a) Congresso Nazionale

b) Presidente Nazionale

c) Segretario Nazionale

d) Esecutivo Nazionale

e) Direzione Nazionale

f) Consiglio Nazionale

g) Commissione di Controllo

h) Collegio dei Revisori dei Conti

i) Settori

j) Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province Autonome.

I componenti degli organi di cui ai punti da b) a i) partecipano ai Consigli regionali e/o delle Province Autonome e ai Consigli aziendali di appartenenza, con diritto di parola e non di voto.

 

Articolo 11

Il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione

1. Il Presidente:
– rappresenta l’unità dell’Associazione ed è il garante istituzionale della corretta applicazione del presente Statuto, del Regolamento Nazionale nonché dell’esecuzione delle deliberazioni del Congresso Nazionale;
– media la composizione dei conflitti;
– partecipa ai lavori dell’Esecutivo Nazionale, ai lavori della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale senza diritto di voto;
– convoca e insedia il Congresso Nazionale secondo le modalità previste dal presente Statuto.

2. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente su delega o in caso di assenza o impedimento.

3. Il Presidente Nazionale dell’Associazione, svolge le funzioni di garanzia di cui all’art. 17 comma 9.

 

Articolo 12

Il Segretario Nazionale

1. È eletto dal Congresso Nazionale, unitamente all’Esecutivo Nazionale. La candidatura a Segretario Nazionale va presentata all’Ufficio di Presidenza nei tempi dallo stesso stabiliti. Nel caso in cui vengano presentate più candidature alla carica di Segretario Nazionale, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, conseguentemente, l’Esecutivo Nazionale dallo stesso proposto.

2. Il Segretario Nazionale rappresenta l’Associazione a tutti i livelli ed effetti, dispone della firma sociale, rappresenta l’Associazione presso Enti e Istituzioni di qualsiasi natura, dirige l’attività dell’Esecutivo Nazionale e risponde del proprio operato e di quello complessivo dell’Esecutivo Nazionale alla Direzione Nazionale.
Assegna formalmente a ciascun componente dell’Esecutivo Nazionale deleghe o funzioni anche tra quelle proposte dalla Direzione Nazionale.

3. Il Segretario Nazionale e l’Esecutivo Nazionale sono l’organo esecutivo dell’Associazione a livello centrale. Il Segretario Nazionale:

a) svolge funzioni di indirizzo, verifica ed eventuale intervento affinché l’attività sindacale sia coerente con i principi dell’Associazione e le linee di politica sindacale fissate dal Congresso Nazionale e dalla Direzione Nazionale;

b) adempie agli atti necessari per la promozione delle iniziative sindacali deliberate dalla Direzione Nazionale e vigila sulla loro esecuzione;

c) può partecipare ai lavori di ciascun organismo periferico o inviare in sua vece un componente dell’Esecutivo;

d) è responsabile dell’informazione e degli organi di stampa nazionali dell’Associazione;

e) è responsabile della contrattazione e degli atti negoziali a livello nazionale, di cui dispone in via esclusiva il potere di firma. Tale funzione può essere da lui direttamente delegata a uno dei componenti dell’Esecutivo Nazionale; f) propone all’Esecutivo Nazionale la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nazionali;

g) definisce la composizione delle delegazioni che rappresentano l’Associazione ai diversi tavoli di confronto e/o contrattazione a livello nazionale, e ne indica il capo delegazione;

h) nei casi di violazione delle norme statutarie e nei casi di inadempienze di carattere amministrativo, decide il commissariamento degli organi periferici dell’Associazione e della sospensione delle cariche e contestualmente trasmette il provvedimento alla Commissione di Controllo;

i) fornisce annualmente al Consiglio Nazionale una relazione consuntiva e una relazione programmatica relativamente all’attività dell’Esecutivo Nazionale.

4. Il Segretario Nazionale dell’Associazione, su conforme decisione dell’Esecutivo Nazionale, nel caso in cui ricorrano gravi motivi da esplicitare nel provvedimento, procede alla sospensione del Segretario Regionale o della Provincia Autonoma, Aziendale, del Coordinatore Provinciale o di chiunque ricopra una carica elettiva disponendo contestualmente la nomina di un Commissario, previo deferimento del dirigente sospeso alla Commissione di Controllo. La sospensione permane fino alla decisione assunta dalla Commissione di Controllo o, nel caso venga presentato ricorso, alla decisione assunta dal Presidente Nazionale con le modalità di cui all’art. 17 comma 9.

5. Nel caso in cui la carica di Segretario Nazionale rimanga vacante per dimissioni del titolare o per qualsiasi altro motivo, il Vice Segretario Vicario, assume le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo se non incompatibile e se la durata residua del mandato non è superiore a 12 (dodici) mesi. In caso contrario il Presidente dell’Associazione dispone entro 60 (sessanta) giorni la convocazione del Congresso straordinario al quale partecipano i delegati del precedente Congresso ordinario, se ancora iscritti alla data di convocazione, per l’elezione del Segretario e dell’Esecutivo Nazionale.

6. Il Segretario Nazionale neo eletto conclude il mandato nei termini previsti senza rilievo ai fini dell’articolo 28 comma 8.

 

Articolo 13

L’Esecutivo Nazionale

1. L’Esecutivo Nazionale è composto da non più di 12 (dodici) componenti, escluso il Segretario Nazionale, eletti dal Congresso Nazionale. La lista dei candidati all’Esecutivo Nazionale individua nominativamente uno o più Vice Segretari di cui uno Vicario e i Responsabili dei Dipartimenti di cui all’art. 13 comma 6. La lista comprende altresì almeno un componente di ciascun settore. Partecipano ai lavori dell’Esecutivo il Presidente Nazionale, i Responsabili Nazionali dei Settori, se non componenti l’Esecutivo, il Coordinatore della Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province Autonome e altri 2 (due) Segretari regionali eletti con procedura unitaria dalla Conferenza stessa in rappresentanza di tre aree geografiche differenti individuate dal Regolamento Nazionale.

2. L’Esecutivo Nazionale:
– assicura il funzionamento operativo dell’Associazione e il sistematico raccordo con le articolazioni periferiche dell’Associazione supportandole nei modi e nei mezzi necessari;
– dà attuazione alle decisioni della Direzione Nazionale;
– interviene, su indicazione del Segretario Nazionale, sulle questioni che assumono carattere di urgenza;
– dispone, su proposta del Segretario Nazionale, la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nazionali.

3. Nel caso in cui si verifichino vacanze di posti dell’Esecutivo Nazionale, la sostituzione viene decisa dal Segretario Nazionale e comunicata alla Direzione Nazionale entro i successivi 30 (trenta) giorni. Nelle votazioni, in caso di parità di voto, prevale il voto del Segretario Nazionale.

4. L’Esecutivo Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, può individuare strutture dipartimentali in materie di particolare impegno e interesse per la funzionalità e l’efficacia complessive dell’azione dell’Associazione. L’affidamento delle singole responsabilità, la loro modifica ed eventuale revoca, sono di competenza del Segretario Nazionale.

5. I Responsabili delle strutture dipartimentali relazionano periodicamente all’Esecutivo Nazionale sulle attività svolte.

6. I Dipartimenti “Amministrativo” e “Organizzativo” vanno istituiti formalmente e affidati a due distinti componenti dell’Esecutivo Nazionale, perché assolvano alle seguenti incombenze specifiche delle funzioni stesse:

a) il Dipartimento Amministrativo ha il compito di assumere le responsabilità della cassa dell’Associazione con conseguente potere di “firma” di tutti i documenti contabili, del coordinamento delle Tesorerie decentrate, di instaurare rapporti con Istituti Bancari, richiedere affidamenti, rilasciare fideiussioni e costituire garanzie reali anche nei confronti di terzi, nell’ambito esclusivo dell’attività istituzionale e per la realizzazione delle finalità stabilite dal presente Statuto, nonché di proporre, annualmente, al Consiglio Nazionale per l’approvazione, i bilanci, preventivo e consuntivo, e, al Congresso Nazionale, il bilancio consuntivo del quadriennio previo esame e approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) il Dipartimento Organizzativo ha il compito di curare le varie attività logistico-organizzative e di propaganda a livello nazionale, di provvedere al collegamento funzionale degli organi centrali e di attivare ogni iniziativa atta al coordinamento operativo dell’Associazione.

7. Tutte le comunicazioni dei dipartimenti ai quadri dirigenti, agli iscritti e a terzi, salvo casi eccezionali ed escluse quelle per il Dipartimento Amministrativo delle attività connesse ai movimenti finanziari, vengono inoltrate, previa controfirma del Segretario Nazionale, attraverso il Dipartimento Organizzativo al fine di centralizzare l’archivio e uniformare metodi e mezzi d’informazione.

8. I Responsabili dei Dipartimenti relazionano periodicamente all’Esecutivo Nazionale sulle attività svolte e presentano all’inizio di ciascun esercizio finanziario un’ipotesi programmatica nella quale venga, tra l’altro, evidenziato l’onere presunto per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza.

9. Le modalità di decadenza dei componenti dell’Esecutivo sono contenute nel Regolamento Nazionale.

 

Articolo 14

La Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale è organo di indirizzo politico e deliberativo tranne che in materia di bilancio. La Direzione Nazionale è convocata e presieduta dal Segretario Nazionale, o dal Vice segretario nazionale vicario.

2. Assume le proprie determinazioni attraverso mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e interpellanze agli organi dell’Associazione.
La Direzione Nazionale delibera in materia di nomine dell’Associazione negli Enti a livello nazionale a cui partecipa con esclusione dell’articolo 12 comma 3 lettera g).
La Direzione Nazionale è composta da 40 (quaranta) componenti eletti dal Congresso Nazionale in rappresentanza della dirigenza medica non appartenente ai settori. La lista deve garantire un posto per ogni Regione o provincia autonoma, il cui nominativo viene proposto dal Segretario della regione interessata. I criteri di rappresentanza dei rimanenti posti vengono definiti all’interno della Conferenza permanente dai segretari regionali e delle province autonome. A questi si aggiungono i componenti spettanti alla Dirigenza sanitaria e ad Anaao Giovani eletti in una sezione del Congresso Nazionale dai rispettivi delegati.
Il numero dei posti per il Settore della Dirigenza sanitaria e per il Settore Anaao Giovani viene determinato sulla base del numero dei loro iscritti rispetto al totale degli iscritti all’Associazione.

3. Sono inoltre componenti senza diritto di voto il Segretario Nazionale, l’Esecutivo Nazionale, i Segretari Regionali e delle Province Autonome e i coordinatori dei referenti regionali DS e AG.

4. Partecipano senza diritto di voto il Presidente Nazionale, il Vice Presidente, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Presidente della Commissione di Controllo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Responsabile del Centro Studi e Formazione, gli ex Segretari Nazionali e gli ex Presidenti Nazionali, se ancora iscritti, i Parlamentari ed ex Parlamentari se ancora iscritti, il Capo Delegazione Cosmed, il Capo Delegazione Fnomceo, il Capo Delegazione Organismi professionali europei, il Presidente della Fondazione Pietro Paci.

Il Regolamento nazionale potrà prevedere ulteriori invitati.

5. La Direzione Nazionale può dar vita a commissioni e a gruppi di lavoro interni per organizzare la propria attività.

6. I requisiti per l’eleggibilità sono contenuti nel Regolamento Nazionale.

 

Articolo 15

Il Consiglio Nazionale: composizione

1. Il Consiglio Nazionale, resta in carica quattro anni ed è composto:

a) da 75 (settantacinque) componenti che vengono eletti nei Congressi regionali in aggiunta ai componenti spettanti alla Dirigenza sanitaria e Anaao Giovani che procedono all’elezione in sede di apposita sessione dei congressi regionali elettivi da parte dei propri delegati.

Il numero di posti per i settori Dirigenza sanitaria e Anaao Giovani viene determinato sulla base del numero dei loro iscritti rispetto al totale degli iscritti dell’Associazione.

I posti della Dirigenza medica vengono assegnati in ragione di 2 (due) posti per ogni Regione e provincia autonoma fino a 250 (duecentocinquanta) iscritti, di cui almeno uno segretario aziendale, ove non coincidenti con il Segretario Regionale. Gli ulteriori posti vengono attribuiti proporzionalmente alle Regioni sulla base del numero di tutti gli iscritti eccedenti i primi 250 (duecentocinquanta) di ogni regione conteggiando i quozienti interi e i più alti resti.

b) da un rappresentante aziendale delle A.R.P.A. e da un rappresentante aziendale degli Istituti Zooprofilattici eletti tra gli iscritti in ciascuna area professionale. Le modalità di elezione sono previste nel Regolamento Nazionale

2. A tal fine il Dipartimento Nazionale Amministrativo, di concerto con la Commissione di Controllo, comunica ai Segretari Regionali e delle Province autonome entro il 60° (sessantesimo) giorno che precede l’inizio del Congresso Nazionale, gli atti e le determinazioni relative al numero degli eleggibili. I delegati al Congresso Nazionale di cui all’art. 6 c. 2 e tutti i consiglieri nazionali vengono suddivisi, sulla base degli elenchi depositati e verificati presso il Dipartimento Amministrativo. L’invio alle segreterie regionali avviene previa approvazione dell’Esecutivo Nazionale
In caso di Congressi Regionali/Provinciali straordinari va mantenuto lo stesso numero di eleggibili indipendentemente dal numero degli iscritti.

3. I Consiglieri Nazionali eletti dai Congressi regionali decadono in caso di trasferimento dalla regione di elezione. Anche i Segretari Aziendali decadono da componenti del Consiglio Nazionale nel caso in cui cessino di ricoprire l’incarico per qualunque motivo.

4. Partecipano al Consiglio Nazionale, in via ordinaria:

a) il Segretario Nazionale e i componenti dell’Esecutivo Nazionale;

b) il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale dell’Associazione;

c) il Presidente e il Vice Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) il Presidente e il Vice Presidente della Commissione di Controllo;

e) i segretari regionali e delle Province autonome e il Coordinatore dei responsabili regionali Settore Dirigenza Sanitaria e Anaao Giovani.

5. Su proposta del Segretario Nazionale o di 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto del Consiglio Nazionale è possibile cooptare un numero massimo di 10 (dieci) consiglieri. Tale integrazione è finalizzata all’acquisizione di rappresentanze professionali mediche e sanitarie ritenute utili nell’ambito del Consiglio Nazionale stesso. I Consiglieri di cui sopra devono essere iscritti all’Associazione e non hanno diritto di voto.

6. Il Consiglio Nazionale è insediato dal Segretario Nazionale entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale per procedere alle nomine di propria competenza.

 

Articolo 16

Il Consiglio Nazionale: competenze

1. Il Consiglio Nazionale, subordinatamente al Congresso Nazionale ed entro le linee da esso fissate, svolge funzioni propositive, consultive e di verifica in materia di indirizzo della politica nazionale dell’Associazione.
È l’organo deliberativo in materia di bilancio: approva a maggioranza semplice dei presenti il bilancio preventivo generale dell’Associazione entro il 31 gennaio e il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.
Solo i componenti eletti di cui al comma 1 dell’art. 15 esercitano diritto di voto per il bilancio.

2. Il Consiglio Nazionale è altresì competente a:

a) eleggere, al suo interno, con alternanza di genere a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente del Consiglio Nazionale che partecipa ai lavori della Direzione Nazionale e un Vice Presidente;

b) eleggere i componenti e i relativi coordinatori delle Commissioni;

c) eleggere i componenti, 2 (due) titolari e 2 (due) supplenti, per lo svolgimento delle funzioni di garanzia di cui all’art. 17 comma 9 del presente Statuto;

d) deliberare la convocazione del Congresso ordinario o straordinario come previsto dall’art. 7;

e) farsi promotore di ogni iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione secondo le indicazioni del Congresso;

f) organizzarsi in Commissioni di lavoro;

g) determinare l’ammontare delle quote associative, su proposta dell’Esecutivo Nazionale, eventualmente in entità diversa in relazione alle varie categorie di iscritti di cui all’art. 1, commi 2 e 3;

h) destinare, su richiesta dell’Esecutivo Nazionale, risorse economiche previo specifico stanziamento autorizzato a titolo di contributo a Enti, Associazioni e Società aventi per scopo l’elevazione culturale, professionale, scientifica, socio-economica dei medici e dirigenti sanitari aventi diritto nonché la promozione di forme di previdenza integrativa, la gestione dell’istituto di patronato e di assistenza sociale;

i) modificare il Regolamento Nazionale a maggioranza assoluta, su proposta dell’Esecutivo Nazionale o del 30% dei componenti del Consiglio Nazionale;

j) proporre la sfiducia al Segretario Nazionale e all’Esecutivo Nazionale a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

k) revocare o rinviare a maggioranza assoluta dei componenti la convocazione del Congresso straordinario.

3. Cura i rapporti con Società, Enti e Associazioni diretti alla diffusione e al confronto nonché al sostegno delle finalità statutarie, senza scopo di lucro.

4. Nel rispetto dei principi dello Statuto il Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, può deliberare, a maggioranza assoluta, modifiche e integrazioni di cui al Titolo III e V, a eccezione dell’art. 31 e 32 dello stesso Statuto.

 

Articolo 17

La Commissione di Controllo

1. La Commissione di Controllo è costituita da 7 (sette) componenti, di cui uno dirigente sanitario, nominati dal Congresso Nazionale con le modalità definite dall’articolo 8, comma 1, lettera d).

2. All’interno dei suoi componenti, la Commissione elegge, a maggioranza semplice il Vice Presidente.

3. La Commissione di Controllo è l’organo di giurisdizione interna dell’Associazione e ha il compito di vigilare sulle attività dei vari organi dell’Associazione e di garantire l’applicazione dello Statuto e del Regolamento Nazionale, di dirimere gli eventuali conflitti sorti tra gli organi dell’Associazione e tra gli associati, di decidere sulla decadenza dalle cariche dell’Associazione in caso di incompatibilità.

4. Qualsiasi iscritto o organo dell’Associazione può rivolgersi ad essa perché proceda, preliminarmente, in via istruttoria e, successivamente, decisionale. Il ricorso alle vie legali contro cariche, organi e delibere interne costituisce una grave violazione della normativa statutaria e comporta la contestuale decadenza dall’Associazione.

5. Non può essere richiesto l’intervento della Commissione di Controllo perché indaghi circa il merito di “opinioni espresse” essendo consentita all’interno dell’Associazione la più ampia libertà di proposta e di discussione.

6. Le riunioni della Commissione di Controllo sono valide solo in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le decisioni sono valide se sottoscritte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

7. La Commissione di Controllo è competente a esaminare i ricorsi presentati da iscritti o da organi associativi, con riferimento alle seguenti fattispecie:

a) inconsistenza o inefficienza amministrativa, mancata applicazione da parte di un organo dirigente delle disposizioni dettate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale di cui all’articolo 3 del presente Statuto;

b) esistenza di azioni contrarie agli indirizzi approvati dagli organi statutari per i risvolti afferenti allo Statuto e al Regolamento Nazionale di cui all’articolo 3 del presente Statuto, che danneggiano il prestigio e/o l’immagine dell’Associazione;

c) convocazione e svolgimento del Congresso Nazionale ovvero del Congresso Regionale e della Provincia Autonoma o dell’Assemblea aziendale senza il rispetto delle norme statutarie e regolamentari;

d) controllo di merito per quanto di specifica competenza, a seguito di illeciti amministrativi segnalati dai Revisori dei Conti ai vari livelli.

8. Terminata la fase istruttoria, la Commissione di Controllo può emettere nei confronti dei singoli iscritti le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo scritto, decadenza dalla carica ricoperta, espulsione dall’Associazione in relazione alla gravità del comportamento accertato.

Può altresì disporre lo scioglimento di organismi associativi qualora siano stati accertati atti o comportamenti di cui al precedente comma. Può inoltre annullare gli atti di organismi periferici e centrali assunti in violazione di Regolamento e Statuto.

9. L’interessato al provvedimento può, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrere al Presidente Nazionale dell’Associazione che, unitamente al Presidente del Consiglio Nazionale e ai 2 componenti eletti dal Consiglio Nazionale al suo interno, di cui all’art. 16 comma 2
lettera c), acquisite le determinazioni della Commissione di Controllo e valutatene le motivazioni, dopo aver sentito la parte interessata, decide e adotta il provvedimento in via definitiva entro 60 (sessanta) giorni. In caso di parità il voto del Presidente Nazionale dell’Associazione vale doppio.

10. La Commissione si attiene ai necessari collegamenti stabiliti dall’Esecutivo Nazionale e mantiene in maniera sistematica rapporti di reciproca informazione con la stessa.

11. Qualora insorgano controversie in ordine alle operazioni elettorali, è compito della Commissione di Controllo dirimerle.

12. Eventuali controversie concernenti le operazioni di elezione dei delegati al Congresso Nazionale sono risolte dalla Commissione Elettorale per la Verifica dei Poteri del Congresso stesso.

 

Articolo 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) componenti più 2 (due) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale con le modalità definite all’articolo 8, comma 1, lettera d).
Può avvalersi della collaborazione di un Organo tecnico identificato con modalità contenute nel Regolamento Nazionale.

2. All’interno dei suoi componenti, il Collegio elegge, a maggioranza semplice il Vice Presidente.

3. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:

a) esaminare, verificare e approvare, per la propria competenza, i bilanci consuntivi annuali nazionali e i rendiconti regionali redigendo una relazione da sottoporre all’esame del Consiglio Nazionale;
b) esaminare le relazioni sui rendiconti consuntivi annuali regionali;

c) effettuare tutti gli opportuni controlli e verifiche delle varie articolazioni, centrali e periferiche dell’Associazione chiamate a gestire fondi e redigere una relazione specifica per il Consiglio Nazionale.

4. I bilanci e i rendiconti consuntivi, corredati dai documenti giustificativi, devono essere messi a disposizione del competente Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l’assemblea dell’organo che deve esaminarli.

5. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dagli intervenuti.

6. Le verifiche presso le sedi nazionali, regionali e aziendali verranno effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta motivata del Dipartimento Amministrativo, secondo tempi e modi definiti dal Collegio stesso. Il Responsabile della sede presso la quale sarà effettuata la verifica deve essere avvertito almeno 10 (dieci) giorni prima della data della stessa e deve assicurare che siano messi a disposizione tutti gli elementi e documenti necessari.

 

Articolo 19

Conferenza permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome

1. La Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome è costituita dai Segretari Regionali e delle Province Autonome e da una rappresentanza proporzionale dei responsabili regionali dei Settori Dirigenza Sanitaria e Anaao Giovani.
È invitato il Segretario Nazionale.

2. È organo di collegamento operativo tra di essi.

3. Nella seduta di insediamento procede all’elezione su schede separate del Coordinatore e dei 2 segretari regionali che partecipano ai lavori dell’Esecutivo Nazionale.

4. La Conferenza Permanente è convocata, con trasmissione dell’Ordine del Giorno, dal suo Coordinatore anche su richiesta del Segretario nazionale.

5. Il Regolamento Nazionale di cui all’articolo 3, definisce le modalità e le procedure di attività, di formulazione e trasmissione dei pareri all’Esecutivo Nazionale.

CAPO II

STRUTTURE DI SUPPORTO.

ASSEMBLEA DEI SEGRETARI AZIENDALI, CENTRO STUDI E FORMAZIONE

 

Articolo 20

L’Assemblea dei Segretari Aziendali

1. L’Assemblea dei Segretari Aziendali e, ove esistenti, dei Coordinatori dei comprensori provinciali, interaziendali e delle Aree metropolitane è convocata almeno una volta l’anno dal Segretario Nazionale, che ne coordina i lavori.

2. L’Assemblea dei Segretari Aziendali è finalizzata a consentire un confronto con gli organismi esecutivi dell’Associazione per una valutazione generale su temi di politica sindacale proposti dal Segretario Nazionale e contribuisce all’elaborazione di un programma di azione.

 

Articolo 21

Centro Studi e Formazione

1. Il Centro Studi e Formazione opera su incarico dell’Esecutivo nazionale e in coordinamento con lo stesso, in relazione alle scelte strategiche di tipo contrattuale, di programmazione e organizzazione sanitaria e di valorizzazione professionale degli iscritti.

2. Il Centro Studi e Formazione si articola in Sezioni definite in sede di Esecutivo nazionale.

3. Il Responsabile del Centro Studi e Formazione, i Coordinatori delle aree e i componenti sono nominati dal Segretario Nazionale. Il Responsabile del Centro Studi e Formazione, i Coordinatori delle Sezioni e i componenti sono nominati dal Segretario Nazionale. Il responsabile e i coordinatori delle sezioni partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale

CAPO III

I SETTORI

 

Articolo 22

Settore Anaao Giovani

1. È costituito a livello nazionale e regionale un’articolazione organizzativa di iscritti denominata Settore Anaao Giovani. Esso comprende iscritti, di età non superiore a 40 (quaranta) anni. Il limite di età potrà essere superato al solo scopo di completare il mandato, qualora si ricoprano cariche nazionali e regionali.

2. Il Settore Anaao Giovani è caratterizzato da un livello di autonomia organizzativa coordinata con gli altri livelli di rappresentanza dell’Associazione.

3. Il Settore potrà beneficiare di specifici finanziamenti, per iniziative finalizzate ad attività sindacali e dopo approvazione dell’Esecutivo Nazionale.

4. A ogni livello Nazionale e Regionale e il Settore ha proprie rappresentanze proporzionali all’interno degli organi e propri Responsabili, designati dagli iscritti. In particolare Anaao Giovani si costituirà come articolazione periferica per aree geografiche in coordinamenti regionali e che rispondono al referente nazionale.

5. Il Regolamento Nazionale individua le specifiche modalità, per la composizione, organizzazione ed elezione delle rappresentanze di ciascuna articolazione a livello nazionale e regionale compresi i rappresentanti all’interno degli organi di cui al presente Statuto nel rispetto del principio di diretta elezione dei propri rappresentanti.

 

Articolo 23

Settore della Dirigenza Sanitaria

1. È istituito il Settore Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed.

2. Il Settore è responsabile delle attività organizzative specifiche delle categorie rappresentate, anche all’interno della più generale attività rappresentativa di Anaao Assomed, con autonomia riferita agli aspetti peculiari professionali e legislativi, e ciò ai fini della specifica e ottimale tutela professionale delle categorie che vi affluiscono.

3. Il Settore Dirigenza Sanitaria comprende la rappresentanza della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale e tecnico delle A.R.P.A.

4. Il Settore Dirigenza Sanitaria è caratterizzato da un livello di autonomia organizzativa e amministrativa, comunque all’interno dell’unico bilancio, coordinata con gli altri livelli di rappresentanza nazionali, regionali e aziendali.

5. Il Settore si configura come organo dell’Associazione, integra quelli previsti all’art. 10, ed è costituito a livello nazionale dal Responsabile Nazionale di Settore, dal Direttivo Nazionale, composto da sette componenti compreso il Vicario e il Responsabile Amministrativo. Alle riunioni della Direzione Nazionale del Settore è invitato il Segretario Nazionale.

6. A ogni livello nazionale, regionale e aziendale è previsto un Responsabile del Settore che si configura come organo ai fini del godimento dei diritti sindacali.

7. A ogni livello organizzativo dell’Associazione nazionale, quali il Consiglio Nazionale, art. 15, comma 1, lettera a) e b), la Direzione Nazionale, regionale e aziendale, il Settore ha rappresentanze numeriche proporzionali agli iscritti. Il Settore elegge propri responsabili tra gli iscritti delle categorie appartenenti al Settore stesso, che hanno a ogni livello organizzativo la responsabilità di garantire la tutela delle categorie rappresentate per gli aspetti specifici.

8. I responsabili del Settore a livello nazionale, regionale e aziendale partecipano comunque alla delegazione trattante, nel caso non siano già componenti della Segreteria Regionale e della Segreteria Aziendale.

9. I Segretari regionali e aziendali Anaao Assomed garantiscono la tutela delle categorie della dirigenza sanitaria e delle A.R.P.A. e la presenza dei responsabili in ogni riunione in cui siano in discussione aspetti di possibile interesse e comunque a richiesta dei Responsabili di settore, anche garantendo il diritto di riunione per gli aspetti specifici. Alle riunioni a livello regionale o aziendale del settore è invitato il Segretario Regionale o Aziendale.

10. Il Regolamento Nazionale individua le specifiche modalità per la composizione, organizzazione ed elezione delle rappresentanze di settore di ciascuna articolazione a livello nazionale, regionale e aziendale, compresi i rappresentanti in seno a organismi di cui al presente Statuto nel rispetto del principio di diretta elezione dei propri rappresentanti.

11. Al Settore Dirigenza Sanitaria è attribuita una quota pari al 50% delle quote associative riscosse in sede centralizzata e relative al Settore stesso.
Il fondo attribuito è utilizzato esclusivamente per le attività e le iniziative proprie delle attività di diretta tutela specifica delle categorie rappresentate e in particolare per:

a) fronteggiare le spese necessarie ad assicurare attività, iniziative e ogni altra necessità connessa alla tutela specifica delle categorie e ad assicurare il funzionamento del Settore stesso;

b) assicurare la promozione di attività specifiche relative a peculiari aspetti professionali ad altri livelli dell’Associazione d’intesa con le Segreterie regionali;

c) sopportare gli oneri derivanti da attività, analisi e ricerche specifiche a supporto delle categorie rappresentate.

12. In sede di Regolamento Nazionale sono definiti, gli oneri posti in capo a livello nazionale e a livello regionale.

13. Il rendiconto di previsione di settore va trasmesso, previa approvazione del Direttivo Nazionale di Settore al Dipartimento Amministrativo, entro il 15 dicembre successivo, per essere inserito nel bilancio generale dell’Associazione. Il rendiconto consuntivo è redatto secondo le medesime modalità, entro il 15 aprile.

TITOLO III

L’ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

CAPO I

DELIBERAZIONI ORGANIZZATIVE REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

Articolo 24

Deliberazioni organizzative Regionali e delle Province autonome Le Deliberazioni organizzative Regionali e/o delle Province Autonome vengono approvate dal Consiglio Regionale/Provinciale nel caso si ravvisi la necessità di adeguare l’organizzazione rappresentativa periferica a quella istituzionale regionale/provinciale, con conseguente verifica di congruità della Commissione di Controllo.

CAPO II

INEE GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL’ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

 

Articolo 25

Livelli dell’organizzazione

1. L’organizzazione decentrata dell’Associazione si articola nei livelli:

a) Regionale e delle Province Autonome;

b) Aziendale.

2. Nelle Aziende ove insistono più ospedali e distretti territoriali, sono eletti i Responsabili di ogni struttura ospedaliera e il/i Responsabile/i del territorio o di distretto/i, con le modalità previste nel Regolamento Nazionale.

3. Possono essere identificati dal Consiglio Regionale altri livelli di rappresentanza (provinciale, interaziendale, macro-aziendale, area vasta, dell’area metropolitana) facenti capo a un Coordinatore eletto secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.

4. Sono elettori ed eleggibili agli organi dei vari livelli decentrati gli iscritti in regola con le quote di iscrizione da non meno di 60 (sessanta) giorni.

 

Articolo 26

Struttura dell’organizzazione decentrata

1. L’organizzazione decentrata è articolata nei seguenti organismi:


a) Livello Regionale:
– il Congresso Regionale
– il Consiglio Regionale
– la Segreteria Regionale
– il Segretario Regionale

b) Livello Aziendale:
– l’Assemblea Aziendale
– la Segreteria Aziendale
– Il Consiglio Aziendale
– il Segretario Aziendale

2. Organismi a livello regionali:

a) Il Congresso Regionale o delle Province Autonome è composto da:

a1) un delegato per ogni azienda, ove sia stato possibile eleggere un segretario aziendale;

a2) un numero di delegati aziendali definito in rapporto di 1 per ogni 50 iscritti o frazione, e comunque garantendo un numero di delegati complessivo partecipanti al Congresso Regionale non inferiore a 20 (venti); ad essi si aggiungono i delegati di ciascun Settore in base al medesimo criterio di proporzionalità numerica votati dai rispettivi iscritti delle Regioni in collegio unico regionale in una lista presentata da almeno il 10% di loro secondo modalità definite dal Regolamento Nazionale;

a3) il Segretario regionale, i componenti della Segreteria regionale uscente e i componenti degli organismi nazionali uscenti, residenti nella Regione interessata con diritto di parola e non di voto.
Il congresso regionale è competente a eleggere i componenti del Consiglio Nazionale di nomina regionale, i delegati al Congresso Nazionale, parte dei componenti del Consiglio Regionale;

a4) Tutte le elezioni di competenza dei Congressi Regionali e delle Province autonome (elezione dei delegati al congresso nazionale e dei consiglieri nazionali) avvengono su lista chiusa o aperta con o senza preferenze su decisione del Consiglio Regionale uscente.

b) il Consiglio Regionale o delle Province autonome è costituito:

b1) dai Segretari aziendali o interaziendali, se esistenti;

b2) dai Responsabili istituiti ai sensi dell’art. 25 comma 3;

b3) da un numero di componenti eletti dal Congresso Regionale che non sia inferiore a 5 (cinque) e superiore a 15 (quindici)

b4) da un numero di componenti dei Settori in base al numero dei loro iscritti ed in proporzione al numero dei componenti il Consiglio con le modalità indicate nel Regolamento Nazionale;

b5) dai componenti degli organismi nazionali della stessa regione o provincia autonoma, con diritto di parola e non di voto.

b6) Il Consiglio Regionale e delle Province autonome:
– ha compiti di indirizzo politico sindacale regionale;
– approva o modifica il Rendiconto Regionale;
– approva la sfiducia agli organi esecutivi della Regione secondo le modalità indicate nel Regolamento Nazionale;
– sostituisce, a maggioranza assoluta, il componente eletto a lista chiusa dai Congressi Regionali negli organi centrali, qualora il posto diventi vacante a qualunque titolo;
– può adeguare ai sensi dell’art. 25 comma 3 l’organizzazione rappresentativa periferica con conseguente verifica di congruità della Commissione di Controllo;
– nelle Regioni e Province Autonome in cui è presente una sola Azienda sanitaria o ospedaliera, definisce le modalità organizzative in relazione alla complessità del modello organizzativo sanitario locale.

c) la Segreteria Regionale o della Provincia autonoma: è costituita da un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 12 (dodici) componenti compreso il Segretario Regionale o della Provincia Autonoma, di cui almeno 1 (uno) appartenente al Settore Dirigenza Sanitaria e Anaao Giovani, e tra i quali deve essere indicato il Vice Segretario e il Responsabile Amministrativo, eletti dal Congresso Regionale o della Provincia Autonoma con le modalità indicate nel Regolamento Nazionale. Possono essere invitati i Responsabili istituiti ai sensi dell’art. 25 comma 3 senza diritto di voto. Costituisce l’organo esecutivo a livello regionale.

d) il Segretario Regionale:
– è eletto dal Congresso Regionale insieme con la Segreteria regionale su lista unica; ha la rappresentanza dell’Associazione a qualsiasi livello regionale ed è competente a rapportarsi con i vari livelli istituzionali per coordinare e guidare l’organizzazione e l’attività complessiva del livello regionale;
– definisce la composizione delle delegazioni, che rappresentano l’Associazione e l’elenco degli iscritti abilitato all’utilizzo dei permessi sindacali;
– può integrare la delegazione con dirigenti dell’Associazione facenti parte degli organismi statutari a livello nazionale o esperti del settore fermo restando le prerogative esclusive del capo delegazione in materia di sottoscrizione degli atti negoziali;
– coordina le politiche contrattuali a livello decentrato e verifica che esse siano coerenti con gli indirizzi nazionali;
– è titolare in via prioritaria di tutte le prerogative sindacali regionali;
– dispone in via esclusiva del potere di firma degli atti e accordi negoziali regionali. Tale funzione può essere da lui direttamente delegata a uno dei componenti della Segreteria Regionale;
– svolge funzioni di indirizzo, verifica e intervento affinché l’attività sindacale sia coerente con i principi dell’Associazione e le linee di politica sindacale fissate dal Congresso Nazionale e i conseguenti indirizzi deliberati dal Congresso Regionale;
– esercita funzioni di controllo nei confronti dei responsabili delle altre articolazioni organizzative della Regione in modo omogeneo.
In caso di vacanza della carica di Segretario Regionale per dimissioni o per qualsiasi altro motivo subentra il Vice Segretario o nel caso di più vice segretari, il vice segretario vicario fino alla fine del mandato. Nel caso in cui non possa subentrare il vice segretario per la presenza di incompatibilità di cui all’articolo 28, si procede con la convocazione di un Congresso straordinario per l’elezione del Segretario Regionale entro 60 giorni. Si considerano il mandato pieno del neoeletto i due terzi del mandato previsto.

3. Organismi a livello aziendale:
– l’Assemblea Aziendale: è costituita da tutti gli iscritti ed è competente a eleggere la Segreteria Aziendale, i componenti del Consiglio Aziendale, se previsto dal Consiglio regionale, e i delegati al Congresso Regionale;
– la Segreteria Aziendale: è costituita da un minimo di 5 (cinque) componenti compreso il Segretario Aziendale, di cui almeno un rappresentante della dirigenza medica, del Settore Dirigenza Sanitaria e del Settore Anaao Giovani, ovvero in proporzione alla rispettiva quota di rappresentanza e costituisce l’organo esecutivo a livello aziendale.

a) il Segretario Aziendale:
– è eletto, insieme al suo Vice e alla restante Segreteria dall’Assemblea Aziendale Elettiva con le modalità indicate nel Regolamento Nazionale e ha la rappresentanza dell’Associazione all’interno dell’Azienda ed è competente a rapportarsi con la Parte Pubblica ai vari livelli istituzionali, a coordinare e guidare l’organizzazione e l’attività complessiva del livello aziendale:
– definisce la composizione delle delegazioni che rappresentano l’Associazione nella contrattazione decentrata, e l’elenco degli iscritti abilitati all’utilizzo dei permessi sindacali;
– può integrare la delegazione alla contrattazione decentrata con dirigenti dell’Associazione facenti parte degli organismi statutari territoriali o regionali e, se ammessi alla trattativa, con dirigenti nazionali o esperti del settore;
– dispone in via esclusiva del potere di firma dei contratti integrativi aziendali e degli atti negoziali aziendali;
– è titolare in via prioritaria di tutte le prerogative sindacali aziendali;
– dispone, di intesa con la Segreteria aziendale, la ripartizione dei permessi sindacali aziendali assicurandone una equa distribuzione, tenendo conto delle necessità aziendali, nonché di quelle dei dirigenti sindacali della propria azienda chiamati a rivestire cariche associative a livello territoriale, regionale e nazionale;
– può delegare, d’intesa con la Segreteria aziendale, la responsabilità della contrattazione ad altro componente la Segreteria aziendale o ad altro iscritto dell’Azienda;
– informa il Segretario Regionale della convocazione, dell’andamento e degli esiti della contrattazione decentrata.
In caso di mancanza del Segretario aziendale per, mancata elezione o a qualunque altro titolo, ivi compresa la mancanza di iscritti, subentra a pieno titolo il Segretario regionale o suo delegato.

4. I Coordinatori di cui all’art. 25 comma 2 e comma 3 agiscono a livello locale sulla base delle deleghe ricevute dal Segretario Aziendale/Regionale e lo rappresentano nelle aree di appartenenza.

5. Per le elezioni degli organi dei vari livelli decentrati è possibile il voto elettronico online certificato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 27

Rappresentanze di genere

Nella composizione degli organismi dirigenti dell’Associazione a livello nazionale, regionale e aziendale e dei delegati ai rispettivi congressi va garantita la presenza di genere assumendo come riferimento tendenziale la percentuale della suddivisione di genere sul totale degli iscritti e comunque in proporzione, non inferiore al 33%, con arrotondamento all’unità più vicina. Il mancato rispetto viene fatto rilevare in via autonoma dalla Commissione di Controllo

 

Articolo 28

Incompatibilità

1. Chiunque ricopra cariche a livello nazionale, regionale o provinciale e aziendale in altre organizzazioni a carattere sindacale e dell’area contrattuale della sanità, non può assumere cariche nell’Associazione.

2. Sono incompatibili con cariche (componenti dell’Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale, delle Segreterie aziendali, regionali) il ruolo di Direttore Generale e di Direttore Sanitario aziendale. Sono incompatibili con le cariche di livello aziendale i titolari di nomine fiduciarie delle Aziende. L’iscritto in condizione di pensionato non può candidarsi come Segretario Nazionale, aziendale o regionale o della Provincia Autonoma. Qualora eletto prima dell’ingresso in quiescenza, conclude il mandato.

3. La carica di componente dell’Esecutivo Nazionale è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Controllo, di Presidente e Vice Presidente Nazionale dell’Associazione, di Segretario Regionale e Aziendale e componente delle rispettive segreterie.

4. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti o della Commissione di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa sia del livello nazionale che di quello periferico.

5. La mancata applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi può essere rilevata dalla Commissione di Controllo e da qualsiasi associato tramite motivata segnalazione scritta a colui cui compete la presidenza dell’organo di appartenenza del componente che sia in condizioni di incompatibilità.

6. Le condizioni di incompatibilità devono essere rimosse, pena decadenza d’ufficio, da tutti gli incarichi ricoperti, entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura del Congresso o comunque dalla data di insorgenza.

6 bis. L’accettazione di un nuovo incarico in organismi dell’Associazione incompatibili con precedenti incarichi ancora operativi, comporta la immediata decadenza dal precedente incarico.

7. Le cariche di Segretario Nazionale, Regionale e Aziendale, del Presidente della Commissione di Controllo e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Nazionale dei Responsabili nazionali e regionali dei Settori sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

 

Articolo 29

Segretari Regionali e delle Province autonome e Segretari aziendali impossibilitati a presenziare alle riunioni di organismi centrali: surroga

1. I Segretari Regionali e delle Province autonome e i Segretari Aziendali, nel caso in cui siano, per qualsiasi motivo, impossibilitati o impediti a partecipare alle riunioni degli organi statutari, possono farsi rappresentare, con delega scritta, in via preferenziale dal Vicesegretario Vicario o da altro componente della Segreteria Regionale o della Provincia autonome o della Segreteria Aziendale.

 

Articolo 30

Decadenza

1. I componenti degli organi collegiali, sia di livello nazionale che di livello regionale e aziendale, decadono da tutte le cariche ricoperte in concomitanza con i rispettivi Congressi ordinari, ovvero nel caso rimangano assenti, per 3 (tre) volte consecutive, dalle riunioni degli organi di rappresentanza di cui sono componenti, senza giustificato motivo. Dopo la seconda assenza è data all’interessato comunicazione scritta della norma di cui sopra.

2. In mancanza di giustificazione, la decadenza interviene d’ufficio, fermo restando l’obbligo del Presidente o Responsabile dell’organo di darne comunicazione all’interessato e all’Esecutivo Nazionale.

3. L’associato dichiarato decaduto ai sensi dei precedenti commi, può, nei 30 (trenta) giorni successivi dalla comunicazione, rappresentare in forma scritta eventuali motivi a giustificazione dell’assenza chiedendo la revoca della decadenza. L’accoglimento della richiesta avviene con la maggioranza almeno dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell’organo.

4. La dichiarazione di decadenza inibisce l’elezione a qualsiasi carica associativa per un periodo di anni 3 (tre).

 

Articolo 30 bis

Surroga delle cariche per gli organismi centrali e periferici

1. I componenti delle Segreterie Regionali ed Aziendali dimissionari o decaduti dall’incarico per qualsiasi motivo vengono sostituiti dal rispettivo Consiglio, laddove costituito, su proposta del Segretario. In assenza del Consiglio aziendale decide la Segreteria aziendale.

2. I Coordinatori e i Responsabili individuati ai sensi dell’art. 25 c. 2 e c. 3 dello Statuto dimissionari, trasferiti in altra Azienda, Ente o Regione o decaduti dall’incarico per qualsiasi motivo, vengono sostituiti dal rispettivo Consiglio su proposta del Segretario aziendale o regionale. I Responsabili Regionali dei settori decadono in caso di trasferimento ad altra Regione e si procede ad elezione suppletiva.

3. I componenti del Consiglio Nazionale, dimissionari o decaduti dall’incarico per qualsiasi motivo o non eletti per eventuale errore di attribuzione vengono sostituiti con i candidati, presenti nell’elenco corrispondente, non risultati eletti. In carenza, provvede il Consiglio Regionale su proposta del Segretario Regionale.

4. I componenti della Direzione Nazionale dimissionari o decaduti dall’incarico per qualsiasi motivo vengono sostituiti con i candidati presenti nell’elenco corrispondente non risultati eletti. In carenza provvede il Consiglio regionale della regione di iscrizione su proposta del segretario regionale di appartenenza del componente.

5. I componenti del Consiglio Aziendale, Regionale, dimissionari o trasferiti in altra Azienda, Ente o Regione o decaduti dall’incarico per qualsiasi motivo vengono sostituiti con i candidati, presenti nell’elenco corrispondente, non risultati eletti. In carenza, provvede rispettivamente il Consiglio Aziendale laddove presente o Regionale su proposta del Segretario Aziendale o regionale

6. I componenti della Commissione di Controllo e dei Revisori dei Conti dimissionari, trasferiti decaduti per qualsiasi motivo, vengono sostituiti, su proposta dell’Esecutivo, dalla Direzione Nazionale che ne dà comunicazione ai rispettivi Presidenti

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI E LORO CONTROLLI

 

Articolo 31

Riscossione e ripartizione delle quote associative

1. Le quote associative sono riscosse in sede centralizzata e ripartite nella percentuale del 50% al livello Nazionale e del 50% livello Regionale.

2. Qualora debbano essere deliberate iniziative che comportino una spesa superiore al 10% della somma prevista nel titolo corrispondente del Bilancio di previsione o del rendiconto dell’anno corrente, l’organo che decide tale variazione deve informare rispettivamente in via preventiva il Consiglio Nazionale o il Consiglio Regionale per la sua approvazione anche da remoto.

3. La quota di spettanza del livello regionale è utilizzata per attività e iniziative proprie dei vari livelli decentrati e in particolare per:

a) fronteggiare le spese necessarie ad assicurare il funzionamento di tutti gli organi regionali;

b) assicurare il funzionamento delle attività del livello aziendale nonché delle attività richieste ai coordinatori del comprensorio provinciale, interaziendale e dell’area metropolitana, se previsti;

c) sopportare gli oneri derivanti dalle retribuzioni di personale assunto dal Segretario Nazionale e di eventuali consulenti e collaboratori utilizzati per l’attività istituzionale, ivi compresi quelli riferiti a oneri previdenziali e fiscali. A tal fine va trasmessa al Dipartimento Amministrativo, entro il mese in cui si è provveduto al pagamento, copia delle fatture di liquidazioni di consulenti e collaboratori perché il Dipartimento Amministrativo provveda a effettuare le dovute ritenute fiscali;

d) finanziare programmi di formazione sindacale e professionale promossi dall’Esecutivo Nazionale attraverso gli enti e le strutture collegate.

4. Le quote associative di spettanza dei vari livelli decentrati sono assegnate alla Segreteria Regionale. Le modalità dei flussi di spesa verso le sedi aziendali e/o altre sedi attivate, sono determinate dal Consiglio Regionale.

 

Articolo 32

Rimessa alle Segreterie Regionali o delle Province Autonome

1. Le Regioni e le Province autonome sono riferimento istituzionale per i flussi di spesa destinati alle strutture periferiche.

2. L’erogazione dei fondi alle Regioni e alle Province Autonome e del Settore Dirigenza Sanitaria nella percentuale definita ai sensi del precedente articolo 32, comma 1, e dell’articolo 23 comma 11 è effettuata dal Dipartimento Amministrativo, con accredito automatico diretto alle Tesorerie Regionali e delle Province autonome e del Settore Dirigenza Sanitaria entro il 15 (quindicesimo) giorno di ciascun mese, per l’importo complessivo spettante, in rapporto alle quote riscosse a carico degli associati del territorio di riferimento, detratte le spese già effettuate dal Dipartimento Amministrativo per conto della Regione o Provincia Autonoma o Settore della Dirigenza Sanitaria.

3. La gestione dei conti correnti in sede periferica avviene da parte dei tesorieri regionali previa specifica delega alla firma del Segretario Nazionale e/o del Responsabile del Dipartimento Amministrativo. La gestione dei conti correnti del Settore della Dirigenza Sanitaria avviene da parte del proprio Tesoriere Nazionale, previa specifica delega alla firma del Segretario Nazionale e/o del Responsabile del Dipartimento Amministrativo.

4. L’erogazione delle quote di spettanza del livello decentrato è sospesa esclusivamente nel caso in cui la Segreteria Regionale o della Provincia Autonoma o Settore Dirigenza Sanitaria non provveda alla trasmissione al Dipartimento Amministrativo, nei termini indicati all’art. 28 del Regolamento, del bilancio consuntivo riferito all’anno precedente.

5. Le erogazioni vanno riprese, anche per le somme arretrate, ad avvenuta eliminazione dell’inadempienza.

6. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti la verifica dei bilanci consuntivi e dei rendiconti periferici.

7. È istituito in sede di bilancio preventivo, un fondo di solidarietà a favore delle iniziative formative delle Regioni e Province autonome con un numero di iscritti inferiore a 500 finalizzato a coprire le spese di mobilità per partecipazione a iniziative dell’Associazione. Il fondo è alimentato con una percentuale pari al 3 per cento dei trasferimenti delle risorse dal Dipartimento Amministrativo delle Regioni che hanno più di 1000 iscritti.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 33

Norme transitorie

1. Le modifiche al presente Statuto entrano in vigore a decorrere dalla data di approvazione.

2. Le modifiche statutarie deliberate nel corso del Congresso ordinario decorrono dalla conclusione del Congresso stesso.

3. Per i Responsabili Nazionali e regionali dei Settori il disposto dell’articolo 28 comma 7 decorre a partire dal mandato conferito nel 2022.

 

Articolo 34

Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per scopi di pubblica utilità.

 

SEDE ANAAO REGIONE EMILIA ROMAGNA

Indirizzo:
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    simona.ferrari@aosp.bo.it

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    ASL ROMAGNA - FORLÌ/CESENA

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    Lanzarini Evamaria


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    ASL ROMAGNA - Rimini

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    Feletti Francesco


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    Mengozzi Silvia


    silvia.mengozzi@auslromagna.it

    Ref. Anaao Giovani
    Lanzarini Evamaria


    evamaria.lanzarini@gmail.com