Valutazione del dirigente medico e sanitario
La valutazione dei dirigenti è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa ed è una caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro (v. art. 25 CCNL 3.11.2005). Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono il Collegio Tecnico e il Nucleo di Valutazione (ora Organismo Indipendente di Valutazione, O.I.V.)
Il Collegio Tecnico procede alla verifica e valutazione:
- di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
- di tutti i dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
- dei dirigenti con esperienza ultra quinquennale in relazione all’indennità di esclusività.
Il Nucleo di Valutazione procede alla verifica e valutazione annuale dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.
La valutazione è improntata alla regola della partecipazione dell’interessato, la quale è finalizzata a garantire la trasparenza e l’oggettività del giudizio, che si viene formando in contraddittorio con il dirigente, tenendo in considerazione tutte le osservazioni, scritte ed orali, e tutti gli altri elementi evidenziati dal medesimo.
Le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti principi, espressamente indicati dall’articolo 25, co. 6, CCNL 3.11.2005: trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa; informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza; diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi.
La valutazione annuale da parte del Nucleo di Valutazione riguarda:
- l’osservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati in relazione all’incarico attribuito;
- il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali quantitativi espressamente affidati;
- l’impegno e la disponibilità correlati all’articolazione dell’orario di lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi.
La valutazione positiva del Collegio tecnico determina l’attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici e l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore. L’esito positivo della valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione comporta l’attribuzione della retribuzione di risultato, e concorre, inoltre, anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali.
Con riferimento ai provvedimenti che l’Azienda può adottare a seguito di esito negativo della valutazione da parte del Nucleo di valutazione, questi devono essere commisurati all’entità degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati. In sintesi, tale giudizio negativo può comportare la perdita, in tutto o, in parte, della retribuzione di risultato. Reiterati giudizi negativi da parte del Nucleo di valutazione, fondati su elementi di particolare gravità, possono costituire giusta causa di recesso da parte dell’Azienda. Il giudizio negativo da parte del Collegio Tecnico in riferimento al primo quinquennio di attività può determinare: il ritardo di un anno nell’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività, il ritardo, sempre di un anno, nel conferimento dell’incarico dirigenziale di tipo professionale, ovvero la decurtazione fino ad un massimo del 40% della retribuzione di posizione unificata (v. art. 31, co. 4 e 5, CCNL 3.11.2005). Nei casi di particolare gravità, il giudizio negativo del Collegio tecnico può comportare, il licenziamento per giusta causa.
Il procedimento di valutazione del dirigente medico risulta articolato in due fasi distinte:
- una valutazione di prima istanza;
- una valutazione di seconda istanza.
Il valutatore di prima istanza, di regola, è il dirigente gerarchicamente sovraordinato (Responsabile di Struttura Complessa, o Direttore di Dipartimento) che formalizza una proposta di valutazione del dirigente sott’ordinato. In questa fase la proposta di valutazione viene portata a conoscenza del valutato, con l’obbligo di motivazione e la garanzia della possibilità di un contraddittorio (v. art. 15, D.lgs. 502/1992, art. 25 CCNL 3.11.2005).
La seconda fase di valutazione prevede l’esame e la verifica dell’adeguatezza della proposta di valutazione da parte del Collegio tecnico o del Nucleo di valutazione e la definitiva formulazione della valutazione finale. Anche in questo caso è garantita la partecipazione del valutato e la possibilità di contraddittorio. Pertanto, qualora l’interessato ritenga errato il giudizio di prima istanza può richiederne la revisione da parte dell’Organo valutatore di seconda istanza.
La valutazione di seconda istanza può essere impugnata dinanzi al Giudice del lavoro.