Unità operative semplici e complesse
Per strutture semplici s’intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa, sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale. Le strutture semplici a valenza dipartimentale sono dotate di spazi di responsabilità ed autonomia, nonché di risorse economiche, umane e strumentali. Tali spazi di autonomia sono definiti dall’atto aziendale, che individua l’articolazione organizzativa interna e attribuisce alle diverse unita` operative specifiche funzioni e obiettivi. Le unità operative semplici, incardinate all’interno di strutture complesse, non sono invece caratterizzate da autonomia organizzativa.
In linea generale, per “struttura” o “unità operativa” si intende l’articolazione interna dell’azienda, alla quale è attribuita con l’atto aziendale la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie (v. art. 27, co. 3, CCNL 8.6.2000). L’articolo 15-quinquies, comma 6, D.lgs. 502/1992 prevede che “ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’articolo 8-quater, comma 3. Fino all’emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale”. A sua volta, l’art. 8-quater, co. 3, del medesimo decreto affida alle Regioni – alle quali spettano “le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera” (v. art. 2, co. 1, D.lgs. 502/1992), ed, in particolare, “la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere…” (v. art. 2, co. 2) – la competenza ad emanare il predetto atto di coordinamento ed indirizzo. In altri termini, la determinazione delle linee d’indirizzo per l’organizzazione delle Aziende sanitarie, ivi compresa la definizione delle linee di distinzione tra strutture operative semplici e complesse, spetta alle Regioni, nell’esercizio della loro autonomia legislativa ed amministrativa in materia. La struttura complessa è dotata di autonome risorse umane, tecniche e finanziarie, la cui gestione compete al relativo titolare. Più strutture complesse relative a servizi omogenei, affini o complementari sono raggruppate nel Dipartimento, che costituisce il modello ordinario di organizzazione e gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie.