RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
TUTELA DELLA GENITORIALITA’ E RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
I dipendenti del SSN, al pari di altri, hanno il diritto di ricongiungersi al coniuge che lavora altrove, facendone richiesta entro i primi 3 anni di vita del figlio.
Nel dettaglio è l’art. 42 bis del DLgs 151/2001 a definirne i limiti:
“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
Quindi:
- Richiesta da effettuarsi entro i primi 3 anni di vita del figlio, alla amministrazione di destinazione, che PUO’ dare parere favorevole se vi è un posto vacante;
- Durata di 3 anni indipendentemente dall’età del figlio, da godere anche in forma frazionata;
- In caso di parere favorevole da parte della amministrazione di destinazione, occorre chiedere l’assenso della amministrazione di provenienza, che ha 30 giorni di tempo per rispondere. Non si accattano dinieghi general generici.