Retribuzione del dirigente medico e sanitario
La retribuzione del dirigente si compone, oltre che dello stipendio base, dell’indennità di specificità medica e della retribuzione individuale di anzianità, delle seguenti voci:
- retribuzione di posizione;
- retribuzione di risultato;
- l’indennità di esclusività.
La retribuzione di posizione è correlata alle funzioni svolte e alle responsabilità ricoperte. Tale componente retributiva è composta di due parti, una fissa (denominata “unificata”) e l’altra variabile, modificabile a livello aziendale. La componente “unificata” è fissa, non è modificabile a livello aziendale ed è stabilita dal CCNL, rappresentando la retribuzione minima contrattuale uguale per tutti i dirigenti a parità di tipologia di incarico. Viceversa, l’adeguamento della retribuzione di posizione allo specifico valore dell’incarico rivestito dal singolo dirigente avviene attraverso la componente variabile aziendale che è stabilita dalle singole aziende sulla base della graduazione delle funzioni e degli incarichi conferiti in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo.
La retribuzione di risultato è attribuita in base al grado di conseguimento degli obiettivi e in base alla valutazione delle capacità`a e dei comportamenti. Al riguardo, la direzione generale, di norma con cadenza annuale e in corrispondenza con l’approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili, secondo i rispettivi ordinamenti, alle strutture aziendali di più elevato livello definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali di ciascuna articolazione aziendale, indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione di risultato assegnata alla medesima. A loro volta, i dirigenti responsabili delle articolazioni aziendali illustrano a tutti i dirigenti della medesima articolazione tali obiettivi. Il raggiungimento dei risultati è oggetto di valutazione da parte del Nucleo di valutazione.
L’indennità di esclusività rappresenta “il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto esclusivo” (v. art. 15quater, co. 5, D.lgs. 502/1992), è una particolare voce stipendiale della dirigenza medica che retribuisce l’esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze del SSN, vale a dire “la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall’azienda, nell’ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito” (v. art. 15quinquies, co. 1, D.lgs. 502/1992).
Il passaggio all’extramoenia comporta la perdita dell’indennità di esclusività e della retribuzione di risultato, nonché una decurtazione della retribuzione di posizione.
Il trattamento economico dei dirigenti assunti a tempo determinato non può essere diverso da quello dei dirigenti a tempo indeterminato e deve essere definito sulla base delle medesime regole, ivi compresi gli scatti dell’indennità di esclusività previsti al raggiungimento dei 5 e 15 anni di servizio. Infatti, l’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato afferma che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Tale divieto, contenuto nella clausola 4.1 dell’Accordo Quadro è stato costantemente ritenuto dalla Corte di Giustizia incondizionato e sufficientemente preciso, tale da non richiedere atti di trasposizione interna della direttiva, con la sola riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive, le quali, tuttavia, sono soggette al sindacato giurisdizionale. Sempre la Corte di Giustizia ha sancito che, tenuto conto dell’importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, i lavoratori a tempo determinato hanno diritto a beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.