Procedimento disciplinare
Per responsabilità disciplinare si intende la violazione degli obblighi di comportamento secondo i principi e le modalità previste dal CCNL 17.10.2008 (v. art. 5 e seguenti) e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 15ter del D.lgs. 502/1992, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, nonché la capacità professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti. Quest’ultima va accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell’ambito del sistema di valutazione.
La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal contratto e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 55 e seguenti del D.lgs. 165/2001 e s.m.i..
Gli obblighi del dirigente sono elencati in modo puntuale e tassativo nell’art. 6 CCNL 17.10.2008. Le violazione di tali obblighi, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- censura scritta;
- sanzione pecuniaria;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
- licenziamento con e senza preavviso.
Per l’individuazione dell’autorità competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’articolo 55bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.. Per le infrazioni di minore gravità (censura scritta, sanzione pecuniaria, sospensione dal servizio non superiore a dieci giorni) il titolare del potere disciplinare è il dirigente responsabile della struttura cui l’interessato è assegnato (v. art. 55bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.).
Quest’ultimo, quando ha notizia di comportamenti punibili con una delle suddette sanzioni, contesta non oltre venti giorni per iscritto, l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un avvocato ovvero di un rappresentante dell’Associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito. In caso di differimento del termine di difesa del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento disciplinare è prorogato di un numero di giorni corrispondenti. Tutti i termini indicati sono perentori, pena la decadenza per l’amministrazione dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.
Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi (sospensione dal servizio superiore a dieci giorni con privazione della retribuzione, licenziamento con e senza preavviso) il titolare del potere disciplinare è il Direttore Generale o chi da lui delegato (v. art. 7, co. 3 del CCNL 17.10.2008 e art. 55bis, co. 4 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.) che contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento con l’applicazione di termini pari al doppio di quelli stabiliti per le infrazioni di minore gravità. Peraltro, in questo secondo caso, Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti da parte del dirigente responsabile della struttura di appartenenza del dipendente interessato ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.