Prestazioni aggiuntive
Ai sensi dell’articolo 14, comma 6, CCNL 3.11.2005, ove per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget sia necessario un ulteriore impegno orario aggiuntivo, l’Azienda, sulla base delle linee di indirizzo che la regione può emanare ai sensi delle vigente normativa contrattuale, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata lo svolgimento di prestazioni aggiuntive, da remunerare in regime di LPI ad integrazione dell’attività istituzionale. La misura della tariffa oraria per tali 59 prestazioni di 60,00 euro lordi.