Permessi retribuiti
Il dirigente sanitario può assentarsi con conservazione della retribuzione, nei seguenti casi previsti dalla contrattazione collettiva (v. art. 23, CCNL 5.12.1996 e s.m.i.):
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all’attività di servizio per un totale di otto giorni all’anno;
- lutti per coniuge, convivente stabile, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado per un totale di tre giorni consecutivi per evento;
- particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli per un totale di 18 ore complessive all’anno.
I suddetti permessi retribuiti possono anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio con la precisazione che tale può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all’evento. Oltre alle ipotesi previste dal contratto collettivo, il dipendente ha comunque diritto alle assenze retribuite previste da specifiche disposizioni di legge, quali i permessi per donatori di sangue e di midollo osseo.
ATTENZIONE: i permessi retribuiti sono cumulabili nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
I permessi retribuiti non spettano a un dirigente con contratto a termine.
PERMESSI RETRIBUITI- EX LEGGE 104
Corte di Cassazione – ordinanza n. 23891/2018: La Corte di Cassazione precisa che i permessi per l’assistenza ai disabili garantiti dalla legge 104/1992 non sono utilizzabili solamente per ’assistenza “fisica” al disabile ma possono essere utilizzati dal lavoratore che ne fa richiesta anche per svolgere attività che il disabile non può compiere in autonomia, come ad esempio effettuare la spesa, fare prelievi e versamenti o altre commissioni. Il licenziamento intimato dall’azienda per la fruizione dei permessi per scopi personali è da ritenersi illegittimo, in quanto le attività compiute dal lavoratore sono state effettuate nell’interesse del parente disabile.
I permessi vanno retribuiti normalmente non solo con lo stipendio, ma anche con gli eventuali compensi incentivanti la produttività – Sentenza della Corte di Cassazione del 13 ottobre 2016 n. 20684.