Periodo di prova
In base alla legge (v. art. 2096 cod. civ.), il patto di prova è una particolare clausola che può essere inserita nel contratto di lavoro subordinato (sia a termine che a tempo indeterminato), con la quale il lavoratore e il datore di lavoro stabiliscono di subordinare l’instaurazione definitiva del rapporto al preventivo esperimento di un periodo di prova, finalizzato a valutare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro. In particolare durante tale periodo, il datore di lavoro potrà accertare le capacità e le attitudini professionali del lavoratore e la sua complessiva idoneità alle mansioni affidate ed al contesto aziendale, mentre il lavoratore potrà valutare l’entità della prestazione lavorativa richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro. Caratteristica essenziale del patto di prova, oltre a quella di dover essere previsto per iscritto, è la possibilità per le parti, decorso un determinato tempo, di recedere liberamente dal rapporto senza alcun preavviso. Per quanto riguarda la dirigenza sanitaria, la normativa contrattuale (v. art. 14, CCNL 8.6.2000) stabilisce che sono soggetti a periodo di prova:
- i neo-assunti nella qualifica di dirigente;
- coloro che già dirigenti della stessa o altra azienda o ente del comparto a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza.
ATTENZIONE: possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e disciplina presso altra azienda o ente del comparto.
Il periodo di prova dura sei mesi, e non può essere rinnovato alla scadenza. Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivo prestato. Ne deriva, pertanto, che sono esclusi dal conteggio del periodo di prova (e quindi ne determinano un prolungamento), le giornate di assenza per malattia, ferie, festività, aspettativa, congedi, permessi, etc.. Vanno, invece, conteggiati i riposi settimanali e le festività ricadenti in tale periodo. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di esso. Il recesso dell’azienda, a differenza di quello del dirigente, deve essere motivato. Una volta terminato il periodo di prova, senza che sia avvenuta la risoluzione anticipata del rapporto per mancato superamento della stessa, il dirigente si intende confermato in servizio a tempo indeterminato con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. Di regola, a tal fine, le aziende adottano un atto deliberativo con il quale prendono atto del superamento della prova e confermano l’assunzione del dirigente a tempo indeterminato. In assenza di tale atto, il dirigente, trascorso il periodo di prova, si intende comunque automaticamente confermato in servizio.