Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri
Il requisito indispensabile per l’esercizio della professione di medico, è l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, chirurghi ed odontoiatri della provincia in cui il medico ha la propria residenza o, in alternativa, il domicilio professionale. L’art. 9 del D.lgs. C.P.S. n. 233/1946 individua i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano;
- avere il pieno godimento dei diritti civili;
- essere di buona condotta;
- aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una Università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all’esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;
- avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell’ordine o collegio.
Occorre tenere presente che la normativa citata risale al 1946 e, quindi, deve essere letta ed interpretata alla luce delle successive innovazioni legislative. In particolare: per il requisito della cittadinanza italiana (v. lettera a), a seguito delle direttive comunitarie sulla libera circolazione dei professionisti la cittadinanza italiana non può essere più considerato requisito indispensabile per l’iscrizione; per il requisito della buona condotta (v. lettera c),il certificato attestante la buona condotta è stato da tempo abrogato, pertanto il requisito della buona condotta dovrà essere vagliato dall’Ordine sulla base di altri elementi che potranno essere, ad esempio, il controllo sulla inesistenza di provvedimenti e/o procedimenti penali a carico del sanitario; per il requisito della residenza (lettera e)), la normativa sulla libera circolazione dei Professionisti non ha reso più necessario il possesso del relativo certificato. Il medico potrà, peraltro, iscriversi nell’Ordine nella cui provincia esercita la propria attività lavorativa o nella provincia dell’Ordine ove elegga il proprio domicilio. Alla luce di queste annotazioni vanno letti gli articoli 4, 6 e 7 del D.P.R. n. 221/1950, che prevedono il procedimento di iscrizione all’Ordine e la relativa documentazione che i sanitari dovranno presentare.
ATTENZIONE: ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), molti documenti possono essere autocertificati dall’iscrivendo, fermo restando l’obbligo di controllo, da parte dell’Ordine, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Coloro che esercitano la professione all’estero possono mantenere l’iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della propria provincia. Per l’esercizio professionale in ambito comunitario è spesso richiesto il certificato di “Good Standing” che viene rilasciato dal Ministero della Salute.