Mobilità
La disciplina che regola l’istituto della mobilità volontaria è contenuta nell’art. 20 del CCNL 8.6.2000, oltre che nell’art. 30 D.lgs. 165/2001 come modificato dalla L. 114/2014. La mobilità volontaria (v. art. 20 CCNL 8.6.2000) dei dirigenti tra le Aziende e tutti gli Enti del comparto anche di Regioni diverse avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, in presenza della relativa vacanza di organico con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso. Con l’entrata in vigore della L. 114/2014, l’accesso alla mobilità volontaria del dirigente medico presso altra Pubblica Amministrazione, richiede l’autorizzazione dell’Azienda di appartenenza (v. art. 4, co. 1, L. 114/2014 che ha apportato modifiche all’art. 30, co. 1 e 2, del D.lgs. 165/2001). Al riguardo, la recente riforma “Madia” della Pubblica Amministrazione contenuta nella Legge 124/2015, ha delegato il Governo a prevedere con proprio decreto, i casi e le condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria (art.11, co.1, lett. f, L.124/2015).
Per mobilità interna si intende lo spostamento del dirigente sanitario all’interno delle strutture dell’Azienda sanitaria di appartenenza. Gli spostamenti tra le strutture topograficamente distanti tra loro sono di regola subordinati al consenso del dirigente sanitario interessato. Tuttavia, la vigente contrattazione collettiva consente in due casi di prescindere dal consenso del dirigente.
2) La mobilità di urgenza, che può essere disposta solo per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza, non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare ed è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito (v. art. 16 del CCNL 10.2.2004).
Come detto, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, l’Azienda può disporre la mobilità d’urgenza, che, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha tuttavia carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza ove possibile è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito.
La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro (ovvero il rapporto di lavoro prosegue con l’Azienda di destinazione senza alcuna soluzione di continuità). Pertanto il dirigente conserva l’anzianità di servizio, il trattamento economico e le eventuali ferie maturate. Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito. La mobilità comporta l’interruzione dell’incarico rivestito dal dirigente sanitario presso l’Azienda di provenienza. Nel conferimento del nuovo incarico, l’Azienda di destinazione tiene conto dell’insieme delle valutazioni riportate dal dirigente trasferito anche nelle precedenti amministrazioni.
La prevalenza della mobilità sullo scorrimento delle graduatorie è prevista dalla norma solamente rispetto a nuove procedure di concorso.