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Libera professione intramoenia

Le norme che disciplinano nello specifico l’esercizio della libera professione intramuraria sono contenute nel regolamento aziendale per l’AlPI che deriva da quanto previsto dall’art. 114 e seguenti del CCNL del 19/12/2019.

ATTENZIONE: l’attività intramoenia non può essere svolta durante le giornate di integrale sospensione della prestazione lavorativa per ferie, malattia, gravidanza, aspettativa, etc. L’attività libero professionale intramuraria, comunque classificata, è altresì sospesa per tutta la durata dell’impegno ad orario ridotto. Tali preclusioni discendono dalla natura stessa dell’istituto in esame. Infatti l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia è prerogativa dei dirigenti che hanno con l’azienda un rapporto esclusivo, e che presenta connotazioni d’integrazione con l’attività istituzionale. Sicché, se risulta sospesa l’attività istituzionale, anche quella intramoenia segue la stessa sorte.

La fruizione dei permessi giornalieri di maternità (c.d. allattamento) non pregiudica in alcun modo l’esercizio della LPI. Quest’ultima, infatti, è consentita al di fuori dell’orario di servizio e previo assolvimento del debito orario istituzionale. Ebbene, proprio ai fini dell’assolvimento del debito orario va considerato che i riposi giornalieri della madre “sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro” (v. art. 39, D.lgs. n. 151/2001) e quindi concorrono al raggiungimento delle 38 ore settimanali. Peraltro, la LPI non potrà essere svolta durante le fasce orarie in cui è previsto l’allattamento.

 

LA RISPOSTA DEL MEF SULLE PRESTAZIONI SVOLTE NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE.

Le prestazioni mediche intramoenia ospedaliera hanno natura di reddito di lavoro dipendente e quindi non rilevano ai fini del regime forfettario.

Questa in sintesi la risposta fornita dal Mef al question time in commissione Finanze alla Camera.

L’interpellante aveva posto il problema dell’applicazione del regime forfettario (legge 190/2014, articolo 1 comma 57  come risulta dopo le modifiche di cui alla legge n. 145 /2018) per i medici lavoratori autonomi che hanno avviato l’attività con partita Iva prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, i quali potrebbero essere penalizzati da un’interpretazione retroattiva della norma.

Lucida la risposta ministeriale, secondo cui la nuova causa ostativa al regime forfettario relativa ai rapporti con il proprio datore di lavoro

non può avere effetti retroattivi; anzi, dal 2019 è più facile rientrarvi. Infatti, in passato un lavoratore dipendente o assimilato con reddito annuo di importo superiore a 30 mila euro non poteva applicare il regime forfettario, mentre dal ° gennaio 2019 questo è consentito, a condizione che con la partita Iva operi prevalentemente con soggetti diversi dal proprio datore di lavoro.

Ma la precisazione ministeriale riguarda in particolare la prestazione medica intramoenia che nulla ha a che fare con il regime forfettario. Infatti, i compensi percepiti dai medici del Servizio sanitario nazionale in relazione all’attività intramoenia (quindi nella sede del servizio medesimo) costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente e quindi non possono rientrare nel regime forfettario.

Infatti, le prestazioni professionali svolte dai medici all’interno della struttura ospedaliera oltre l’impegno di servizio vengono fatturate dall’ente ospedaliero e vengono liquidate nella busta paga del medico dopo aver trattenuto una quota per le spese di struttura.

Quindi, il medico non fattura nulla al paziente che ha chiesto la visita medica. Anche ai fini dell’Irap, l’articolo  del Dlgs n. 446/1997 dispone che per i medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento delle attività all’interno delle predette strutture non sussista l’autonoma organizzazione e quindi l’imposta regionale non sia dovuta.

La nuova norma prevede che il contribuente non possa accedere al regime forfettario se, in aggiunta al rapporto subordinato, questo operi con partita Iva prevalentemente con il proprio datore di lavoro o con chi lo è stato nei due periodi di imposta precedenti o con soggetti ad esso riconducibili. Quindi, i medici ospedalieri se sono autorizzati ad operare anche privatamente possono applicare il regime forfettario qualora i compensi percepiti nel 2018 per le attività professionali siano risultati non superiori 65 mila euro, fatturando le prestazioni ai clienti privati.

Invece, non possono essere forfettari se fatturano direttamente all’ente ospedaliero da cui dipendono o presso il quale erano dipendenti nei due periodi di imposta precedenti, a meno che il fatturato con l’ente non risulti inferiore a quello fatto con altri clienti.

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