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Incarichi dirigenziali

Dalla fine degli anni ‘90, in seguito al processo di aziendalizzazione delle amministrazioni sanitarie e, più in generale, con la riforma della dirigenza sanitaria, la specificazione delle funzioni assegnate al medico, avviene attraverso il conferimento di incarichi dirigenziali di durata prestabilita (di regola da 3 a 5 anni), il cui contenuto è negoziato dalle parti nel rispetto delle regole generali fissate dalla legge e dagli accordi collettivi (v. art. 15 e ss., D.lgs. n. 502/1992). L’incarico dirigenziale definisce il perimetro delle prestazioni esigibili dal dirigente sanitario in riferimento agli obiettivi assegnati e ai programmi da realizzare. La contrattazione collettiva (v. art. 27, CCNL 8.6.2000, valido sia per l’area medica che per quella sanitaria) individua quattro tipologie di incarichi dirigenziali di natura gestionale o professionale:

  • incarichi di direzione di struttura complessa (compresi gli incarichi di direttore di dipartimento, di distretto sanitario, di presidio ospedaliero);
  • incarichi di direzione di struttura semplice (anche a valenza dipartimentale);
  • incarichi di natura professionale, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
  • incarichi di natura professionale conferibili al dirigente con meno di cinque anni di anzianità.

All’interno delle descritte quattro categorie di incarico, ciascuna azienda con proprio regolamento può operare un ulteriore graduazione differenziando il livello economico e professionale di ciascun incarico.

Le tipologie di incarichi sopra elencate non sono tutte attribuibili al momento della costituzione del rapporto, ma delineano un percorso di accrescimento di funzioni e poteri del dirigente medico strettamente legato alla professionalità maturata e ai risultati conseguiti, i quali sono oggetto di un articolato sistema di valutazione e verifica periodica da parte dei competenti organi individuati dall’autonomia collettiva (il Collegio Tecnico, per le verifiche alla scadenza dell’incarico e l’Organismo interno di Valutazione (o Nucleo di valutazione) per le verifiche annuali sui risultati di gestione e sugli obiettivi assegnati.

In particolare, all’atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali (“incarichi di natura professionale” lettera d) art. 27 CCNL 8.6.2000) con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e, solo dopo i primi cinque di servizio, previa valutazione positiva, potranno essere conferiti incarichi comportanti una maggiore autonomia professionale, responsabilità tecnico-specialistiche, ed anche funzioni gestionali (incarichi di struttura semplice). Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende devono tener conto di una serie di fattori, e cioè:

  • delle valutazioni del collegio tecnico;
  • della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
  • dell’area e disciplina di appartenenza;
  • delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi (svolti anche in altre aziende), ovvero alle esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
  • dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate dal collegio tecnico;
  • del criterio di rotazione ove applicabile. Gli incarichi di natura professionale, decorso il periodo di prova, sono conferiti dall’azienda, su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale. In particolare, al dirigente neo-assunto e con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni, il responsabile della struttura predispone e assegna un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza (v. art. 15, co. 4, D.lgs. n. 502/1992). L’incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, mentre l’incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento. Infine, l’incarico di direzione di struttura complessa è attribuito dall’azienda, in seguito ad una complessa procedura selettiva pubblica, ai dirigenti in possesso di requisiti di idoneità stabiliti dal D.P.R. n. 484/1997.
    ATTENZIONE: tutti gli incarichi dirigenziali vanno conferiti con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale, nel quale devono essere specificati: l’oggetto, la durata (che non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque), gli obiettivi assegnati e il trattamento economico correlato. In caso di più candidati all’incarico da conferire, l’azienda procede sulla base di una rosa di idonei selezionati con criteri predeterminati. Al riguardo bisogna fare riferimento a quanto previsto dal regolamento aziendale.

Nel computo dei cinque anni necessari per il conferimento di incarichi di alta professionalità o di struttura semplice, si computano anche i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso la stessa o altra azienda prima dell’immissione in ruolo ed i periodi di lavoro svolti come dirigente in altri paesi europei.

Al riguardo la contrattazione collettiva prevede espressamente che nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento dell’incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità, nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell’Unione Europea (v. art. 15, co. 1, CCNL 17.10.2008 così come integrato dall’art. 16, co. 6, CCNL 6.5.2010).

È facoltà dell’azienda revocare o modificare un incarico dirigenziale prima della sua scadenza qualora ciò si rendesse necessario per effetto di un processo di ristrutturazione o riorganizzazione (si pensi, ad esempio, al caso di soppressione e/o fusione di una o più unità operative complesse o semplici), ma in tal caso, il dirigente ha comunque diritto alla conservazione del trattamento economico fino alla naturale scadenza del contratto, pur se assegnato a funzioni inferiori.

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