Graduatorie concorsuali
Legge di Stabilità, art 1, comma 147 e 149 “Utilizzo graduatorie concorsuali”:
a) Le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili sino al 30/09/2020;
b) Le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro 3 anni dalla loro approvazione;
c) Dal 2020 le graduatorie hanno validità di 2 anni dalla data di approvazione.
Durante tale periodo di efficacia, la graduatoria può essere utilizzata dall’amministrazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili. La legge, prevede inoltre, la possibilità per l’amministrazione sanitaria di attingere personale da una graduatoria vigente di altra azienda, purché vi sia un accordo su base regionale e tra le stesse amministrazioni.
Per la copertura di un determinato posto in organico, la pubblica amministrazione è tenuta a procedere in via prioritaria allo scorrimento di graduatorie ancora efficaci, piuttosto che indire nuove procedure concorsuali, salvo non ricorrano congrue ragioni per derogare a tale principio che dovranno essere debitamente motivate dall’azienda.
Tale principio, è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui quando l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, ritenga di procedere a nuove assunzioni, essa, in ossequio al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., è tenuta a utilizzare la graduatoria ancora efficace, non potendo indire un nuovo concorso, a meno che non ricorrano particolari ragioni, da esplicitare adeguatamente nella motivazione del bando (v. Consiglio di Stato, 19 febbraio 2010, n. 668; Consiglio di Stato, 4 marzo 2011, n. 13957).