FONDI CONTRATTUALI
I fondi contrattuali rappresentano i contenitori economici individuati dai contratti collettivi nazionali e finalizzati a finanziare a livello aziendale le voci stipendiali dei dirigenti medici e del ruolo sanitario e per il triennio 2016/2018 anche delle professioni sanitarie confluite, dopo la riforma Brunetta, nell’ area che comprende la dirigenza medica e sanitaria ( area IV) in attuazione delle disposizioni contrattuali nazionali e attuative aziendali.
Ad ogni rinnovo contrattuale sono incrementati attraverso la definizione di addendi economici per unità di personale definiti in sede contrattuale.
I Fondi Contrattuali sono i seguenti e definiti dai seguenti articoli contrattuali:
CCNL 2016/2018 :
Fondo Per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento ed indennità di direzione di struttura complessa (art. 94).
Fondo Per la retribuzione di risultato e per la qualità delle prestazioni individuale (art. 95).
Fondo Per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 96).
Risorse economiche aggiuntive regionali
Tra i fondi coesiste una certa dinamicità per la quale i residui espressi dal fondo di posizione e del trattamento accessorio , confluiscono nel fondo di risultato.
Il contratto 2016/2018 ha definito che in sede di contrattazione aziendale una quota pari sino al 30% del fondo di risultato, può essere collocato nel fondo di posizione allo scopo di finanziare i nuovi incarichi professionali.
I residui di entrambi i fondi dovrebbero essere utilizzati nell’ anno corrente e non possono andare a finanziare le voci dell’ anno successivo.
La costruzione dei fondi deve essere fatta al livello aziendale ed è una conseguenza contabile di principi e norme contrattate precedentemente a livello nazionale e di disposizioni attuative aziendali.
La procedura contabile di costruzione dei fondi deve essere eseguita all’inizio di ciascun anno dalle aziende (co. 3, art. 4,CCNL 2008).
La costruzione dei fondi è oggetto di informazione esaustiva obbligatoria e preventiva alle OO.SS. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Le Aziende hanno l’obbligo alla massima trasparenza contabile nella costruzione dei fondi.
La voluta omissione o costruzione non corretta dei fondi costituisce, da un punto di vista giuridico, un’inadempienza di norme del CCNL.
La costruzione dei fondi e l’informazione preventiva in merito devono obbligatoriamente precedere la loro deliberazione e la trattativa aziendale attuativa del CCNL (art. 6 CCNL 2005)
Le OO. SS. della Dirigenza Medica e Sanitaria hanno il diritto e dovere di conoscere la proposta di costruzione dei fondi al fine di verificarne la correttezza della metodologia utilizzata e del risultato.
Le voci economiche (addendi) utilizzate nella costruzione dei fondi devono corrispondere a quelle dettate dalle norme contrattuali
Le stesse voci a a seconda della loro definizione possono essere suddivise in :
➡ FISSE, determinate in modo specifico nel loro importo e/o nelle modalità di calcolo di questo dalle norme contrattuali nazionali
➡ VARIABILI, determinate invece nel loro importo e/o nelle modalità di calcolo di questo dalle norme contrattuali attuative aziendali.