Ferie e Festività
Ferie e festività
La disciplina di riferimento è contenuta nella contrattazione collettiva della dirigenza medica (v. art. 21, CCNL 5.12.1996) e della dirigenza sanitaria (v. art. 20, CCNL 5.12.1996) e dal contratto collettivo nazionale del 2016/2018 ( Capo IV – Art. 33 Art. 34 ) che ha apportato ulteriori elementi di novità.
La normativa contrattuale opera una distinzione in base all’anzianità di servizio del dirigente e in relazione all’articolazione oraria settimanale (su 5 o su 6 giorni).
In particolare: nel caso di orario settimanale di lavoro articolato su 6 giorni, il periodo di ferie annuo spettante per i neo assunti e durante i primi 3 anni di servizio è pari a 30 giorni lavorativi; dopo diventano 32. Nel caso invece di orario settimanale di lavoro articolato su 5 giorni (il sabato è considerato non lavorativo) il totale di ferie annue spettanti per i neo assunti e durante i primi 3 anni di servizio è pari 26 giorni lavorativi; dopo diventano 28.
In entrambi i casi, devono essere aggiunti 4 giorni lavorativi annui di riposo retribuito. Il computo del periodo di ferie va fatto in base ai giorni lavorativi e non di calendario. Pertanto, la quantità di ferie fruite va calcolata senza conteggiare, nel periodo di riferimento, le festività e le domeniche in esso ricadenti. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
L’anzianità di tre anni utile ai fini della maturazione di ulteriori due giorni di ferie annuali può derivare indifferentemente da un rapporto di lavoro a termine o indeterminato. Diversamente, sarebbe violato il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato stabilito dalla normativa comunitaria (v. Trib. Torino 9 novembre 2009, n. 4148;).
Nel caso di part-time di tipo orizzontale, spetta un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno; mentre nel caso di part-time verticale, si ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
Per quanto riguarda l’individuazione del periodo di fruizione delle ferie occorre fare riferimento a quanto previsto sia dalla legge che dal contratto collettivo. In primo luogo, la legge (v. art. 10, D.lgs. n. 66/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 213/2004) contempla il diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, che va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione.
In relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito di norma il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico, nel periodo 15 giugno15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La stessa disposizione salvo quanto previsto in senso più favorevole dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto.
Per la dirigenza sanitaria, la disciplina collettiva stabilisce che, in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato ed alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. Le ferie devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione; tuttavia la stessa contrattazione specifica che in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso nell’anno, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
In generale, la legge riserva al datore di lavoro il potere di stabilire i periodi e le modalità di fruizione delle ferie (v. art. 2109, co. 2, cod. civ.). La norma codicistica prevede, infatti, che il tempo della fruizione delle ferie viene determinato dall’imprenditore “tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”. Tale principio, tuttavia, trova un “temperamento” se esaminato in relazione alla disciplina contrattuale della dirigenza sanitaria e alla luce della qualifica dirigenziale del rapporto, e quindi dell’elevato livello di autonomia tecnica, professionale e gestionale riconosciuta al dirigente sanitario. Sul punto la contrattazione collettiva stabilisce, infatti, che di regola le ferie vanno fruite in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’Azienda.
Ciò significa, in altri termini, che tutti i dirigenti medici afferenti alla stessa struttura dovrebbero concordare un piano ferie annuale che tenga conto delle esigenze funzionali del servizio e che sia quindi in linea con le direttive organizzative impartite dal Responsabile. Qualora ciò non avvenisse o in presenza di sopravvenute esigenze organizzative, le richieste di ferie dei singoli dirigenti potrebbero essere negate, oppure differite nel tempo, da parte del direttore di struttura. L’eventuale diniego per ragioni di servizio deve essere sufficientemente motivato e fondarsi su circostanze obiettive.
La fruizione delle ferie, a prescindere dal momento in cui si realizza, costituisce un diritto irrinunciabile da parte del lavoratore sancito a livello costituzionale (v. art. 36 Cost.). Le ferie, quindi, rientrano in quella categoria di diritti cosiddetti indisponibili da parte del lavoratore, la cui rinuncia non è ammessa dall’ordinamento, neppure in forma tacita o implicita. Pertanto, una volta scaduto il termine di legge, entro cui è fatto obbligo al datore di lavoro di far godere le ferie maturate dal lavoratore (18 mesi successivi all’anno di maturazione, v. sopra), non si verifica l’automatica perdita del diritto, né tantomeno questo può essere “cancellato” dall’amministrazione. Difatti, sebbene non sia possibile chiedere la monetizzazione delle ferie in corso di rapporto stante l’espresso divieto stabilito dalla legge e dal contratto, è sempre possibile richiedere, il godimento tardivo delle ferie. Tale facoltà, pur nel silenzio della legge, è stata riconosciuta espressamente dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza 6 aprile 2006 causa 124/2005 – nella quale è stato affermato il principio secondo cui le ferie rimangono utili ai fini della sicurezza e della salute anche se godute in un periodo successivo.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. Pertanto, i periodi di malattia vanno computati ai fini della determinazione delle ferie annuali (v. Cass. S.U. n. 14020/2001). Nel caso di malattia insorta durante il periodo feriale, il contratto collettivo prevede la sospensione delle ferie qualora la malattia si sia protratta per più di 3 giorni o abbia dato luogo a ricovero ospedaliero. In tal caso, l’azienda deve essere tempestivamente informata dal dirigente che ha comunque l’obbligo di trasmettere la relativa certificazione medica nei termini di legge.
ATTENZIONE: l’effetto sospensivo delle ferie per sopravvenuta malattia non è automatico, in quanto è posto in capo al dirigente che voglia modificare il titolo della sua assenza da ferie a malattia, l’onere di comunicare tempestivamente alla propria Azienda lo stato di malattia insorto e la relativa volontà di sospendere le ferie.
La legge sancisce un divieto assoluto di monetizzazione delle ferie durante il corso del rapporto (v. art. 10, D.lgs. n. 66/2003). Per il pubblico impiego, il legislatore del 2012, ha esteso tale divieto anche a tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dovute a mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età (v. art. 5, co. 8, L. 135/2012). È ammessa la deroga a tale divieto solamente nei casi in cui il mancato godimento delle ferie prima dell’estinzione del rapporto di lavoro sia dovuto a cause impreviste ed indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. Rientrano nella deroga i seguenti casi: decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità, collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra amministrazione a seguito della vincita di un concorso (v. note interpretative del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 dell’8 ottobre 2012, e n. 32937 del 6 agosto 2012).
Con il concorso viene ad instaurarsi un nuovo rapporto di lavoro, per cui le ferie maturate e non fruite nel corso del precedente rapporto a termine andranno monetizzate.
La mobilità volontaria, non comporta “novazione contrattuale”, ciò significa che il rapporto di lavoro continua con l’azienda di destinazione senza alcuna soluzione di continuità. Nel passaggio in mobilità, il dirigente conserva pertanto le eventuali ferie maturate. Con particolare riferimento a quest’ultime, la disciplina collettiva della dirigenza sanitaria prevede una specifica clausola di garanzia, secondo cui “nei casi di mobilità volontaria, il diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto anche con il passaggio alla nuova azienda” (v. art. 5, co. 2, CCNL 10.2.2004), e pertanto, potrà essere fatto valere successivamente presso quest’ultima.
Il CCNL 2016/2018 ha introdotto elementi di novità rispetto all’ istituto delle ferie, prevedendo la possibilità delle ferie c.d. solidali. Tale previsione al momento solo in fase sperimentale , ed è definita dall’ articolo 34 .
In particolare tale articolo prevede che:
Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dirigente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dirigente della stessa Azienda o Ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute:
- le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il dirigente deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
- le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 33, comma 6 (Ferie e recupero festività soppresse).
I dirigenti che si trovino nelle condizioni di necessità per i motivi suddetti possono presentare specifica richiesta all’Azienda o Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
L’Azienda o Ente ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
I dirigenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i dirigenti offerenti.
Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in
misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
Il dirigente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti,
nonché delle assenze orarie retribuite per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.
Una volta acquisiti, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali.
Ove, cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.