Esclusività di rapporto
Il rapporto di lavoro del dirigente medico e sanitario può essere esclusivo o non esclusivo. L’opzione per l’uno o l’altro regime, che può essere esercitata reversibilmente entro il 30 novembre di ciascun anno, comporta importanti conseguenze sotto il profilo economico e lavorativo, nonché una diversa modalità di esercizio dell’attività libero professionale.
L’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo determina, per il dirigente sanitario, i seguenti effetti:
- la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall’azienda, nell’ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito (v. art. 15-quinquies, co. 1, D.lgs. n. 502/1992);
- la corresponsione dell’indennità di esclusività, il cui importo varia in base all’anzianità professionale e all’incarico dirigenziale del medico;
la possibilità di svolgere la libera professione solo in forma intramuraria nell’ambito della disciplina di appartenenza, fuori dall’orario di servizio, in strutture e spazi dedicati, per determinate tipologie di attività, in favore di specifici soggetti, con tariffazione predeterminata ed entro precisi vincoli regolamentari; - deve essere rispettato un corretto ed equi librato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale. Nello specifico, l’attività libero professionale intramuraria non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, restando l’attività istituzionale prevalente rispetto a quella libero professionale (v. art. 15-quinquies, co. 3, D.lgs. n. 502/1992);
- è prevista l’applicazione di un apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni inerenti l’esercizio della libera professione intramuraria da parte del dirigente medico: l’insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale o di incompatibilità, salvo che il fatto costituisca reato, possono comportare nei casi più gravi la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti;
- in base alle specifiche normative regionali, può costituire criterio di preferenza o requisito indispensabile per l’attribuzione di incarichi di direzione di struttura semplice o complessa.
L’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo produce, per il dirigente sanitario, i seguenti effetti:
- la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza (v. art. 15-sexies, co. 1, D.lgs. n. 502/1992);
- la mancata corresponsione dell’indennità di esclusività, una riduzione della retribuzione di posizione minima, la perdita della retribuzione di risultato ;
- la possibilità di svolgere liberamente l’attività professionale con partita IVA, anche in discipline diverse da quella di assunzione, in favore di qualunque soggetto terzo, ad esclusione delle strutture sanitarie private accreditate con il SSN;
- la scelta per il regime di lavoro non esclusivo può precludere alla direzione di strutture complesse o semplici, a seconda di quanto stabilito dalla relativa normativa regionale.