Equipollenza ed affinità
L’equipollenza e l’affinità delle discipline mediche e sanitarie è stabilita dalla legge ed è utile ai fini dei requisiti per la partecipazione a concorso da dirigente, per l’affidamento degli incarichi dirigenziali e per la mobilità interna ed esterna. In particolare, la partecipazione ad un concorso pubblico per l’accesso alla dirigenza sanitaria, può avvenire se il candidato è in possesso di un titolo di specializzazione nella disciplina messa a concorso, oppure in una disciplina ad essa equipollente o affine. Le discipline equipollenti sono elencate nel Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 – “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” –; mentre le discipline affini sono individuate nel Decreto Ministeriale 31 gennaio 1998 – “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
ATTENZIONE: il criterio dell’affinità disciplinare è utile solo ai fini dell’accesso concorsuale, mentre per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa, per il passaggio a funzioni diverse e per la mobilità del dirigente, deve farsi ricorso al criterio di equipollenza.