Dottorato di ricerca
Istituito nel 1980 (v. L. n. 28 1980 e D.P.R.. n. 382 /1980), il Dottorato di Ricerca (Philosophiae Doctor, abbreviato Ph.D. nei paesi anglofoni) rappresenta il più alto grado di formazione accademica conseguibile nell’ordinamento italiano. Allo stato attuale, pur non essendo formalmente previsto tra i criteri ministeriali per il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale che sono puramente bibliometrici (v. L. n. 240/2010), è requisito necessario per l’idoneità alla I e II fascia della docenza universitaria nella maggior parte dei settori concorsuali, come espressamente indicato nei criteri elaborati dalle singole commissioni istituite presso l’ANVUR. Pertanto, il dottorato di ricerca rappresenta concretamente il primo passo per l’accesso alla carriera accademica. L’accesso al dottorato di ricerca avviene attraverso selezione ad evidenza pubblica da concludersi entro il 30 settembre di ciascun anno. Il requisito fondamentale è il possesso di una laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, tuttavia i requisiti di ammissione sono ampiamente variabili e per talune tipologie di corso di dottorato rivolte ai medici può essere previsto il possesso di specifico diploma di specializzazione. La prova di ammissione può prevedere, con discrezionalità locale, una prova scritta e/o orale e la valutazione dei titoli scientifici posseduti.
La durata dei corsi di dottorato non può essere inferiore ai 3 anni (v. d.m. MIUR n. 45/2013). Ogni dottorando è affidato ad un docente “tutor”, appartenente al collegio dei docenti del corso di dottorato. Generalmente, l’attività del dottorando viene strutturata in una prima fase di apprendimento della metodologia sperimentale (sia essa laboratoristica o clinica), in una seconda fase di conduzione della linea di ricerca principale ed infine in una terza fase di stesura della tesi. Ad ogni modo, le modalità ed i tempi dell’attività formativa e di ricerca vengono stabilite dal collegio dei docenti e dal tutor o dai regolamenti di Ateneo. Nel caso specifico del dottorando medico, l’attività di ricerca può comportare l’espletamento di attività clinico-assistenziale. In questa circostanza, il dottorando può essere autorizzato all’espletamento di attività assistenziali previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria ospitante ed idonea copertura assicurativa (v. art. 1, co. 25 L. n. 4/1999). In aggiunta all’attività di ricerca il dottorando potrà essere chiamato a svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato tale limite è abrogato. A conclusione del percorso e previa discussione e valutazione positiva della tesi finale, verrà conferito al dottorando il titolo di dottore di ricerca (abbreviato “Dott. Ric.”).
Nel contesto dei bandi di selezione, viene indicato il numero di borse di studio disponibili per ogni singolo corso di dottorato. Contestualmente, possono essere banditi posti senza borsa. In accordo alla nota MIUR n. 436/2014, il numero dei posti con borsa deve rappresentare almeno il 75% dell’offerta. Ai sensi del d.m. 18/6/2008 l’importo delle borse di dottorato è fissato in 13.638,48 lordi euro. Tale importo lordo è assoggettato alla gestione separata INPS (v. art. 2, co. 26, L. n. 335/1995), corrisposta per 2/3 dall’amministrazione universitaria e per 1/3 dal beneficiario. Per quanto concerne i dottorandi medici, viene applicata l’aliquota ridotta della gestione separata (23,5% per il 2015) poiché già assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria. Complessivamente, l’importo netto percepito mensilmente sarà di circa 1.047,00 euro. La borsa non è soggetta a imposizione IRPEF (v. art. 4, L. 476/84; art. 6, co. 6, L. 398/89), pertanto, in assenza di altri introiti economici, il dottorando medico non sarà tenuto ad effettuare alcuna dichiarazione dei redditi.
In caso di gravidanza
Anche alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità previste nel decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12/07/2007. In caso di gravidanza, la sospensione per maternità potrà essere richiesta dall’interessata a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, ovvero a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi con attestazione del medico per l’ottavo mese. L’erogazione della borsa di dottorato viene interrotta durante il periodo della sospensione. Le dottorande possono tuttavia richiedere all’INPS l’indennità di maternità, se nei 12 mesi precedenti i 2 mesi prima del parto siano state versate almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta.
In caso di malattia
In caso di grave malattia che implichi la mancata partecipazione alle attività previste per più di 30 giorni consecutivi, il dottorando viene sospeso dal dottorato; in tal caso non sarà erogata la borsa di studio. La borsa verrà pertanto “congelata” e la scadenza del dottorato differita dell’effettiva durata della sospensione.
Il dottorando ha un diritto di rappresentanza nei Collegi di Dottorato
ai sensi del d.m. MIUR n. 45/2013, i regolamenti di Ateneo assicurano ai dottorandi una rappresentanza nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
Il dottorando ha un diritto di rappresentanza negli Organi Accademici
Il diritto di rappresentanza è garantito anche dalla Legge n. 240/2010 (c.d. decreto Gelmini) che garantisce l’elettorato passivo anche ai dottorandi di ricerca all’interno al Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consigli di Dipartimento o loro organi di raccordo (ex Facoltà). Tuttavia tale legge non prevede una specifica rappresentanza dei dottorandi, ma piuttosto una rappresentanza mista studenti dottorandi. La quota di rappresentanza specifica dei dottorandi è stata adottata solo in alcuni Atenei.
Il dottorando ha un diritto di rappresentanza CNSU.
Ai dottorandi è inoltre garantito il diritto di rappresentanza in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) (D.P.R.. n. 491/1997) con l’elezione di un membro in seno a tale organo.
Al medico dipendente che voglia intraprendere un corso di dottorato è garantita la possibilità di essere collocato, a domanda e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio (v. art. 2, L. n. 4761984 e art. 52 c. 57, L. n. 448/2001).
Il dottorando può iscriversi ad una Scuola di Specializzazione Medica.
In tale circostanza la compatibilità è ammessa, seppur vincolata al nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, se vengono soddisfatti due requisiti:
- lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione ad un corso di dottorato istituito presso la stessa Università in cui frequenta la scuola di specializzazione;
- la frequenza congiunta può avvenire esclusivamente durante l’ultimo anno di corso della scuola di specializzazione.
In tali circostanze il medico non percepirà la borsa di dottorato per l’anno di frequenza congiunta ma continuerà a percepire la borsa di specializzazione. Inoltre, la durata del corso di dottorato potrà essere ridotta da un minimo di due anni, previo parere positivo del Consiglio del corso di dottorato.
Il dottorando può svolgere attività libero-professionale.
Sebbene il d.m. 45/2013 di fatto negasse la possibilità di effettuare altre attività lavorative durante il corso di dottorato, definendolo “impegno esclusivo e a tempo pieno”, tale incompatibilità sembra essere superata attraverso l’adozione delle “Linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato”, pubblicate con nota MIUR n. 436/2014. In tale elaborato si sottolinea che “l’impegno esclusivo a tempo pieno del dottorando va disciplinato nell’ambito del regolamento di dottorato di Ateneo, e che compete al collegio dei docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattica e di ricerca) relative al corso”. Pertanto, previo parere del collegio dei docenti, il dottorando potrà espletare attività libero-professionali retribuite senza un tetto massimo di fatturato.