Dirigenza medica e sanitaria
Alla dirigenza medica e sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato dal D.P.R.. 483/1997. La dirigenza medica e sanitaria è regolata da una legislazione speciale, contenuta nel D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ed è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali (v. art. 15, co.1, D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.). La specificazione delle funzioni dirigenziali avviene, attraverso il conferimento di incarichi di durata prestabilita (di regola da 3 a 5 anni), il cui contenuto è negoziato dalle parti nel rispetto delle regole generali fissate dalla legge e dagli accordi collettivi, che delineano un percorso di progressiva responsabilizzazione e valorizzazione del dirigente. Al dirigente sanitario è riconosciuta dalla legge una autonomia tecnico-professionale da esercitarsi nel rispetto della collaborazione multi professionale, nell’ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale, finalizzati all’efficace utilizzo delle risorse e all’erogazione di prestazioni appropriate e di qualità (v. art. 15, co. 3). L’autonomia riconosciuta al dirigente, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, è progressivamente ampliata nel corso della carriera.
Difatti, la legislazione speciale sulla dirigenza medica (D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.) prevede, che all’atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza (v. art. 15, co. 4, D.lgs. n. 502/1992). Dopo il compimento dei primi cinque anni di servizio, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali dimostrate, ed in seguito a valutazione positiva da parte degli organismi aziendali, al dirigente sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché, possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici (v. art. 15, co. 4).