• Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Post Type Selectors

Contratti di lavoro

I contratti di lavoro si distinguono in contratti di natura subordinata e contratti di natura autonoma.

A loro volta i contratti di natura subordinata, che sono quelli caratterizzati dallo svolgimento di attività lavorativa con vincolo di subordinazione, possono essere a tempo indeterminato o a tempo determinato (o a termine).

I contratti di natura autonoma invece sono rapporti di lavoro che nello svolgimento delle attività non prevedono alcun vincolo di subordinazione e sono temporanei.

La distinzione tra le due tipologie è importante e vincolante, e non è consentito mescolare le caratteristiche specifiche dei due, tant’è che la “Riforma Madia” (art. 5, D.lgs. n. 75/2017) fa esplicito divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Prevedendo peraltro che i contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale in capo a coloro che hanno stipulato tali contratti.

Contratto di lavoro a tempo indeterminato

 Ho vinto il concorso pubblico, entro quando avviene la stipula del contratto di lavoro? È necessario firmare il contratto? Cosa deve essere indicato nel contratto?

Il medico ed il sanitario dichiarati vincitori del concorso pubblico, sono invitati dall’Azienda a stipulare il contratto individuale di lavoro, subordinatamente alla presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta aziendale, dei documenti richiesti a norma di legge. Il contratto individuale è regolato dalle disposizioni di legge, dalla normativa comunitaria e dalla contrattazione collettiva, ha forma scritta e va firmato dal lavoratore. Con la stipula del contratto si costituisce il rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale.

Il contenuto del contratto è definito dalla disciplina collettiva. In esso devono essere indicati i seguenti elementi:

  •  la data di inizio del rapporto di lavoro;
  •  l’area e la disciplina di appartenenza;
  • l’incarico dirigenziale conferito e relativa tipologia, obiettivi generali da conseguire;
  • durata dell’incarico stesso che è sempre a termine, modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse;
  • il trattamento economico complessivo corrispondente al rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle voci del trattamento fondamentale e dalle voci del trattamento economico accessorio ove spettanti;
  •  l’indennità di esclusività del rapporto nella misura spettante;
  • il periodo di prova ove previsto;
  • la sede di destinazione.

    Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche perle cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento delle procedure concorsuali o selettive che ne costituiscono il presupposto. Il neo assunto deve dichiarare di non avere altri rapporti  di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. La modifica di uno degli aspetti del contratto individuale deve essere sempre preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni.

    ATTENZIONE: nella stipula dei contratti individuali le aziende non possono inserire clausole peggiorative dei contratti collettivi o in contrasto con norme di legge.

     

    L’amministrazione ha aggiunto nel mio contratto individuale, una clausola che impedisce l’eventuale trasferimento presso altra amministrazione durante i primi cinque anni. È corretto?

    La normativa sul pubblico impiego stabilisce che i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni (v. art. 35, co. 5-

    bis, D.lgs. n. 165 del 2001). Tale obbligo, introdotto dalla legge finanziaria del 2006 (v. L. 266/2005) non trova applicazione diretta per le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (v.Nota circolare 10 marzo 2006, n. 3, Dip. Funz. Pubblica – Ufficio Personale delle Pubbliche Amministrazioni). In ogni caso, l’inserimento di una simile clausola nel contratto individuale di lavoro è in contrasto con la normativa collettiva della dirigenza medica (v. art. 20, CCnl 8.6.2000), la quale pone come unico limite temporale alla richiesta di mobilità esterna del dirigente, il superamento del periodo di prova, ossia il trascorrere di sei mesi effettivi dall’instaurazione del rapporto. Ciononostante, va comunque rilevato che con l’entrata in vigore della Legge 114/2014, l’accesso alla mobilità volontaria del dirigente medico presso altra pubblica amministrazione non può più prescindere dall’autorizzazione dell’azienda di appartenenza.

    Pertanto, in assenza del nulla osta, il trasferimento del dirigente non potrà comunque realizzarsi, neppure fornendo il preavviso di 3 mesi previsto dalla normativa contrattuale. In altri termini, la normativa attualmente in vigore impedisce al dirigente, qualunque sia la sua anzianità di servizio, di accedere alla mobilità esterna senza l’autorizzazione della propria amministrazione.

    Contratti di lavoro a tempo determinato

    Il contratto di lavoro a tempo determinato si differenzia da quello a tempo indeterminato per l’elemento accidentale del “termine” (o “clausola di durata” o “termine finale di efficacia”) apposto dalle parti. In sostanza, esso presenta gli stessi elementi del contratto a tempo indeterminato, salvo la previsione di un termine finale di durata, decorso il quale il rapporto si intende automaticamente risolto senza necessità di preavviso.

    Tale contratto è disciplinato in primo luogo dalla Direttiva Europea 1999/70/ Ce e, per la generalità dei lavoratori, dal D.lgs. n. 368/2001 (dal 25 giugno 2015 trovano applicazione le nuove disposizioni contenute negli artt. 1929 del D.lgs. n. 81/2015), ma per la dirigenza sanitaria tale normativa non trova applicazione per espressa esclusione di legge (v. art. 29, co. 2, lett. c., D.lgs. n. 81/2015), mentre si applicano le disposizioni contrattuali contenute nell’art. 16 del CCNL 5.12.1996, così come modificato dall’accordo collettivo del 5.8.1997. Con particolare riferimento alla durata, per il personale dirigente non trovano applicazione sia il limite massimo di 36 mesi che i limiti previsti per le eventuali proroghe del contratto, mentre è stabilito che il singolo contratto di lavoro non può avere una durata superare ai cinque anni. La violazione di tale limite o, comunque, la proroga reiterata senza giustificazione dello stesso contratto a termine per periodi superiori ai cinque anni può dar luogo ad un’azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione ed, in alcuni casi, alla conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    La legge stabilisce il principio per cui l’assunzione a termine costituisce l’eccezione rispetto all’assunzione a tempo indeterminato che rappresenta, invece, la forma comune di rapporto di lavoro (v. art. 1, D.lgs. n. 81/2015).

    In particolare, le pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, sono tenute ad assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tramite concorso, mentre il ricorso ad assunzioni con contratto a termine è ammesso solo “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporanee o eccezionali” (v. art. 36, co. 1 e 2, D.lgs. n. 165/01).

    Tali ipotesi sono sostanzialmente riconducibili alla temporanea copertura di posti vacanti in organico per assicurare i livelli essenziali di assistenza, ovvero per la sostituzione di personale di ruolo assente con diritto alla conservazione del posto (es. gravidanza, congedi parentali, aspettativa, etc.).

    Fermo restando le descritte esclusioni normative, per il dirigente assunto a termine trova comunque applicazione il fondamentale principio di diritto comunitario del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/ Ce. Più nello specifico, la normativa comunitaria vieta al datore di lavoro di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, purché comparabili dal punto di vista dell’inquadramento e mansioni, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Ne deriva che i dirigenti sanitari assunti a tempo determinato hanno diritto allo stesso trattamento economico e normativo previsto per i dirigenti di ruolo, fatta eccezione per alcuni istituti contrattuali regolati diversamente dalla disciplina collettiva in ragione della durata temporanea del rapporto. Nello specifico:

    per quanto riguarda le tutele della maternità, ed in particolare i congedi previsti dal Testo Unico D.lgs. n. 151/2001, questi spettano anche alle lavoratrici assunte a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, così come espressamente previsto dall’art. 57 del T.U.; con riferimento ai permessi lavorativi retribuiti di origine contrattuale questi non trovano applicazione per i dirigenti assunti a termine. A tali soggetti, infatti, la disciplina contenuta nell’art. 1 del CCNL 5 agosto 1997, prevede esclusivamente il diritto a 10 giorni di permesso all’anno non retribuiti, salvo il caso di matrimonio, per il quale, è previsto il diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi; le ferie sono proporzionali al servizio prestato; in caso di assenza per malattia, spetta il trattamento per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l’evento morboso (v. art.5 della L. 638/1983); il trattamento economico è ridotto in misura proporzionale secondo i criteri di cui all’art. 24, comma 6, del CCNL 5.12.1996 (90% retribuzione dopo 9 mesi, 50% dopo 12 mesi) salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo di 36 mesi; la retribuzione di risultato è corrisposta in misura proporzionale alla durata dell’incarico ed in relazione ai risultati conseguiti.

    Le assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 15-septies, del D.lgs. n. 502/1992 hanno natura speciale e derogatoria rispetto alle normali forme di reclutamento del personale medico nonché rispetto alle procedure selettive per la nomina dei responsabili di struttura complessa e sono riservate a medici “laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza” e per l’espletamento di funzioni di “particolare rilevanza e di interesse strategico” per l’azienda. Tali “contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo” (v. art. 15-septies). La finalità della norma, con ogni evidenza, è quella di consentire alle strutture sanitarie di avvalersi, a tempo determinato e per lo svolgimento di funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico, di soggetti esterni che per formazione ed esperienza lavorativa possano vantare una particolare competenza professionale. In altri termini, i dirigenti reclutati con l’art. 15septies non sono chiamati a colmare vuoti di organico o a sostituire altro personale di ruolo assente per impedimento o cessazione del rapporto, ma ad assolvere funzioni di particolare rilevanza per l’azienda per cui le relative prestazioni hanno natura personale e infungibile. A rimarcare il carattere di specialità, va aggiunto, che tali contratti a termine sono ammessi entro il limite del 2 % della dotazione organica della dirigenza, e per tutta la durata degli stessi l’azienda “è obbligata a rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari” (v. art. 15-septies, co. 4, D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.).

    Contratti di natura autonoma

    Per contratti di lavoro autonomo, devono intendersi tutte quelle tipologie contrattuali che, a differenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, comportano lo svolgimento di attività senza alcun vincolo di subordinazione ed in via temporanea. Sono ricompresi in questa categoria: i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di prestazione d’opera libero professionale, i contratti di natura occasionale. ATTENZIONE: la Pubblica Amministrazione può fare ricorso a questo tipo di contratti solo per esigenze cui non possa far fronte con il proprio personale in servizio ed entro precisi limiti stabiliti dalla legge (v. art. 7, co. 6, D.lgs. n. 165/2001). In particolare, l’azienda – previo avviso pubblico può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

    l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

    Contratto di Co.co.co.

    Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (v. art. 409 cod. proc. civ.), a differenza del contratto tipico di assunzione del dirigente sanitario (a tempo indeterminato o a tempo determinato), è svolto senza alcun vincolo di subordinazione ed è diretto ad acquisire prestazioni d’opera professionale di natura temporanea e altamente qualificate.

    Esso si caratterizza per i seguenti elementi:

    collaborazione: intesa come autonomia del collaboratore nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione, che comunque deve essere finalizzata alla realizzazione di un risultato o di uno specifico progetto determinato dall’azienda;

    coordinamento: la prestazione del collaboratore deve coordinarsi con le esigenze organizzative del committente e quindi comporta un collegamento funzione con la struttura organizzativa dell’Azienda e la possibilità per il committente di impartire disposizioni lavorative nel rispetto dell’autonomia professionale del collaboratore;

    continuità: la prestazione non deve essere meramente occasionale ma deve perdurare nel tempo, comportare un impegno costante in favore dell’azienda per tutta la durata del contratto;

    personalità: l’attività lavorativa deve avere carattere prevalentemente personale rispetto all’utilizzo di mezzi e strutture aziendali da parte del professionista.

     

    Contratto libero professionale con partita IVA

    Il contratto di natura libero-professionale (v. art. 2222 cod. civ.) comporta lo svolgimento della prestazione professionale in maniera totalmente autonoma senza vincoli di coordinamento e senza necessità di inserimento nell’organizzazione aziendale, con utilizzo di mezzi propri ed a proprio rischio. Il rapporto autonomo-professionale richiede competenze teoriche di grado elevato ed esperienze nel settore di riferimento e deve comunque essere finalizzato al raggiungimento di un risultato determinato dall’Azienda. Non sono previste tutele sul piano lavorativo.

    Gli iscritti all’Ordine dei Medici che intendono esercitare in maniera abituale un’attività di lavoro autonomo, devono richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente (ovvero la sede legale per lo studio associato). Per denunziare la volontà di iniziare l’attività, si deve compilare il modello AA9/10; tale modello deve essere compilato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Al momento della prestazione deve essere rilasciata la ricevuta fiscale. Quest’ultima, numerata progressivamente, deve essere emessa in duplice copia e l’originale deve essere consegnato al paziente; deve contenere tutti i dati fiscali e anagrafici per individuare il medico, il suo codice fiscale e il numero di partita IVA, le generalità del paziente e il suo indirizzo, l’ammontare dell’onorario, il riferimento alla prestazione resa, l’indicazione che trattasi di prestazione professionale “esente da IVA ai sensi dell’art. 10/18 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.”. Sono, al contrario, soggette ad IVA le prestazioni effettuate per un fine diverso da quello di tutelare la salute o il ristabilimento della stessa. A titolo esemplificativo, possono considerarsi non esenti:

    • la visita medica e il successivo rilascio del certificato con lo scopo di evidenziare lo stato di salute per predisporre la domanda di invalidità, pensione di invalidità ordinaria o pensione di invalidità civile;
    • per intraprendere un’azione giudiziaria di risarcimento provocato da un errore medico;
    • la visita medica e il conseguente certificato di salute, richiesta dal datore di lavoro, di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
    • le certificazioni per verificare lo stato di salute il cui scopo esula dalla tutela della salute;
    • le certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
    • le prestazioni professionali specifiche di medicina legale (Agenzia delle Entrate – risol. 174 22.12.2005);
    • la chirurgia plastica effettuata per ragioni estetiche (pronuncia Corte Giustizia CEE –proc. 384/94).

    Riguardo alle prestazioni soggette a IVA è possibile consultare la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 4/E del 28/01/2005. Tutti gli interventi, anche se diretti alla persona ma che esulano dalla tutela della salute, non godono della esenzione dell’imposta e su questo tipo di prestazione deve essere applicata l’IVA (es. certificati assicurativi, azioni giudiziarie, perizie medico legali, riconoscimento cause servizio, etc.). Sulle fatture esenti IVA con importi superiori ad euro 77,47 deve essere apposta la marca da bollo di euro 2,00.

    Il medico che sostituisce il collega, e in possesso di partita IVA, rilascerà al titolare una regolare fattura, senza IVA e con ritenuta d’acconto del 20%. Il titolare provvederà a versare la ritenuta d’acconto. Se il medico che effettua la sostituzione non possiede partita IVA e presume di non svolgere libera professione, può rilasciare una ricevuta per prestazione occasionale.

    Contratto di natura occasionale

    Il contratto di collaborazione occasionale è un contratto di lavoro autonomo, senza vincoli di subordinazione e coordinamento, che comporta l’esecuzione di prestazioni lavorative in maniera saltuaria e comunque per una durata non superiore a 30 giorni nell’anno solare (di regola, nell’ambito dell’assistenza sanitaria si fa riferimento al limite di 240 ore annue). È un’operazione non soggetta ad IVA (v. art. 5, DPR 633/72). Le prestazioni occasionali comunque svolte, nei confronti dei diversi datori di lavoro, non possono superare l’ammontare complessivo lordo di euro 5.000,00 (euro 4.000,00 netti + euro 1.000,00 versati come ritenuta d’acconto da parte del committente; la ritenuta d’acconto è calcolata con aliquota del 20% sull’imponibile); il datore di lavoro dovrà rilasciare al lavoratore una “certificazione dei redditi e delle ritenute” in cui indicherà il numero di ricevute rilasciate dal medico specializzando, l’ammontare complessivo degli importi, e quello delle ritenute d’acconto. Le ritenute d’acconto dovranno essere versate dal datore di lavoro mediante modello F24 con codice tributo 1040. Operazioni esenti: rientrano in questa categoria di operazioni quelle tassativamente elencate dalla legge sulle quali non si applica l’IVA, ma comunque sono obbligatori gli altri adempimenti IVA. L’art. 10 del D.P.R.. 633/1972 elenca una serie di operazioni esenti, tra cui quelle interessanti la categoria dei medici possono essere: prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (trattasi delle attività svolte da medici, infermieri, assistenti sanitari odontotecnici, ottici, ortopedici etc.). Con questo tipo di contratto vengono retribuite per lo più le sostituzioni di Medicina Generale, le guardie Mediche, i turni di Medico di Guardia nelle Cliniche Private o Convenzionate, Medico di Crociera, Medico di Villaggi, Medico Prelevatore.

    Contratto di medicina specialistica ambulatoriale

    Il contratto di specialistica ambulatoriale è uno speciale rapporto di lavoro autonomo in regime convenzionale che si instaura tra le Aziende sanitarie e medici specialisti ed odontoiatri (denominati specialisti ambulatoriali), nonché i biologi, chimici e psicologi (denominati professionisti), finalizzato a garantire assistenza e prestazioni sanitarie specialistiche in ambito extra-ospedaliero e sul territorio. Tale rapporto è espressamente previsto dalla legge (v. art. 8, D.lgs. n. 502/1992) ed è regolato da un Accordo Collettivo Nazionale unico per gli specialisti ambulatoriali ed i professionisti (ACN 23.3.2005, come integrato dall’ACN 29.7.2009), e dagli accordi integrativi regionali e aziendali. Le caratteristiche principali del contratto sono le seguenti:

    1. A) Natura autonoma:

    il rapporto che si instaura con lo specialista ambulatoriale non è di tipo subordinato e non attribuisce la qualifica di dirigente, ma ha natura autonomo-convenzionale (assimilabile per certi aspetti alla collaborazione coordinata e continuativa), per cui allo specialista è riconosciuta una piena autonomia professionale da esercitarsi in modo coordinato ed integrato con le strutture aziendali, la dirigenza e gli altri professionisti operanti sul territorio;

    1. B) Reclutamento senza concorso:

    l’incarico di specialista ambulatoriale è conferito sulla base di una graduatoria unica per titoli su base regionale;

    1. C) Incompatibilità:

    il rapporto tra lo specialista ambulatoriale e il SSN è unico a tutti gli effetti, anche se può essere svolto per più servizi della stessa azienda o per conto di più aziende. Ne deriva che esso è incompatibile con qualsiasi altra tipologia di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, presso enti pubblici e privati, ed in particolare presso strutture sanitarie convenzionate o accreditate;

    1. D) Incarico su base oraria:

    l’incarico può essere temporaneo o a tempo indeterminato ed è conferito su base oraria, entro un massimale di 38 ore settimanali, nell’ambito di un sistema di assegnazione e copertura turni definito dall’azienda;

    1. E) Compenso:

    il compenso è definito su una quota oraria fissa ed una quota variabile in relazione alla realizzazione di programmi regionali o aziendali;

    1. F) Libera professione:

    per lo specialista è prevista la possibilità di svolgere attività libero professionale in forma intramoenia secondo criteri e modalità definiti dall’azienda;

    1. G) Diritti lavorativi ridotti:

    Non essendo un rapporto di natura subordinata, allo specialista non si applicano le garanzie e i diritti propri del lavoratore dipendente, sebbene l’Accordo Collettivo Nazionale riconosca alcune tutele “ridotte” nei casi di malattia, infortunio, gravidanza, assenze retribuite, formazione, etc. (v. art. 36 e ss. ACN 23.3.2005).

    Contratto di formazione specialistica

    Il rapporto del medico in formazione specialistica è regolato dal D.lgs. n.17 agosto 1999, n. 368 (art. 37 e ss.). All’atto dell’iscrizione alle scuole Universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica. Tale contratto, finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del SSN e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti del SSN. Il contratto è stipulato con l’Università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le Aziende Sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione, sulla base di uno schema tipo definito dalla legge (DPCM 6.7.2007). Ha durata annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

    Il rapporto del medico in formazione specialistica comporta la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal consiglio della scuola. La formazione implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato lo specializzando, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN o Enti e istituzioni pubbliche e private. La possibilità di esercitare l’attività intramoenia è stata espressamente riconosciuta ai medici in formazione specialistica dall’art. 40 del D.lgs. n. 368/1999 secondo il quale: “L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria”. I compensi per l’attività libero-professionale intramuraria corrisposti ai medici in formazione specialistica, sono qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e come tali tassati.

    ATTENZIONE: in nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

    La normativa sul rapporto del medico in formazione specialistica fa salva l’applicazione delle disposizioni di legge previste in materia di tutela della maternità (v. D.lgs. n. 151/2001), valide per la generalità dei lavoratori dipendenti (v. art. 40, co. 3). Ciò significa che, in caso di gravidanza, il medico in formazione ha il diritto/dovere di astenersi dalla frequenza per fruire del congedo di maternità, alle stesse condizioni delle lavoratrici dipendenti (tre mesi prima e due mesi dopo il parto); ha facoltà di richiedere un congedo parentale di 6 mesi (che si aggiunge al congedo di maternità); ha diritto alla riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore giornaliere per l’allattamento (c.d. riposi giornalieri) fino al compimento dell’anno di età del nascituro; deve essere esonerata dal lavoro notturno.

    Per quanto riguarda l’eventuale sospensione del percorso formativo, la legge stabilisce che gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni (v. art. 40, co. 3). I quaranta giorni di sospensione devono essere consecutivi. Non si computano le giornate festive. Durante i periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, che non superino trenta giorni complessivi nell’anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. È assolutamente illegittimo che alcuni Atenei commutino i giorni di assenza per malattia in giorni di “ferie”. Inoltre non esiste il congedo matrimoniale. Durante tali periodi si continua a percepire il trattamento economico. Il periodo di formazione non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, pertanto i periodi di sospensione previsti per la tutela della maternità o comunque quelli stabiliti a seguito di assenze superiori a quaranta giorni consecutivi devono essere interamente recuperati. Per tutto quanto non previsto dalla normativa sopra esaminata, sarà necessario fare riferimento a quanto stabilito nel Regolamento della Scuola di Specializzazione.

    SEDE ANAAO REGIONE EMILIA ROMAGNA

    Indirizzo:
    Via Milazzo 19, 40121 Bologna (BO)

    Telefono:
    +39 051 249124

    Email:
    segr.emiliaromagna@anaao.it

    Posta Elettronica Certificata

    Richiesta informazioni

      Dichiaro di aver preso visione alla informativa sulla Privacy e acconsento al Trattamento dei Dati - Leggi INFORMATIVA PRIVACY

      Segreterie aziendali

      PC PR RE MO BO FE RA FC RN

      ASL PIACENZA

      Segr. Aziendale:
      Ubiali Alessandro


      a.ubiali@ausl.pc.it

      Ref. Dirig. Sanitaria:
      Ferrarese Diego


      d.ferrarese@ausl.pc.it

      AOSP PARMA

      Segr. Aziendale:
      Belletti Andrea


      abelletti@ao.pr.it

      Ref. Dirig. Sanitaria:
      Bonomini Sabrina


      sbonomini@ao.pr.it

      Ref. Anaao Giovani:
      Volpi Lavinia


      volpi.lavinia@gmail.com

      ASL PARMA

      Segr. Aziendale:
      Guberti Antonella


      aguberti@ausl.pr.it

      Ref. Dirig. Sanitaria:
      Malpeli Monica


      monica.malpeli65@gmail.com

      Ref. Anaao Giovani:
      Botti Andrea


      abotti@ausl.pr.it

      ASL REGGIO EMILIA

      Segr. Aziendale:
      Rapicetta Cristian


      cristian.rapicetta@gmail.com

      Ref. Dirig. Sanitaria:
      Nicoli Davide


      davide.nicoli@ausl.re.it

      Ref. Anaao Giovani:
      Raso Maria Gabriella


      mg.raso@yahoo.it

      Asl Modena

      Segr. Aziendale:
      Vincenzo Pulitanò


      vincenzo.pulitano@hotmail.it

      Ref. Dirig. Sanitaria:
      Natali Patrizia


      p.natali@ausl.mo.it

      Ref. Anaao Giovani:
      D’Angelo Matteo


      matteo.dangelo27@hotmail.it

      AOSP Modena

      Segr. Aziendale:
      Matteo D'Arienzo


      darienzo.matteo@gmail.com

      Ref. Dirig. Sanitaria:
      Monica Pecorari


      pecorari.monica@policlinico.mo.it

      Ref. Anaao Giovani:
      Salvatore Donatiello


      salvo.donatiello@gmail.com

      Asl Bologna

      Segr. Aziendale:
      Sorrentino Francesco S.


      dr.fsorrentino@gmail.com

      Ref. Dirig. Sanitaria:
      Selva Paola


      paola.selva@ausl.bologna.it

      Ref. Anaao Giovani:
      Vargiu Lucrezia


      lucrezia.vargiu@ausl.bologna.it

      AOSP BOLOGNA

      Segr. Aziendale:
      Ferrari Simona


      simona.ferrari@aosp.bo.it

      Ref. Dirig. Sanitaria:
      Ferrari Simona


      simona.ferrari@aosp.bo.it

      Ref. Anaao Giovani:
      Di Micoli Antonio


      antoniodimicoli@gmail.com

      IOR BO

      Segr. Aziendale:
      Masetti Claudio


      claudio.masetti@ior.it

      Ref. Dirig. Sanitaria:
      Benini Stefania


      beniniste@gmail.com

      Ref. Anaao Giovani:
      Del Piccolo Nicolandrea


      nicolandrea.delpiccolo@ior.it

      ARPAE BOLOGNA

      Segr. Aziendale:
      Errani Ermanno


      eerrani@arpae.it

      ASL IMOLA

      Segr. Aziendale:
      Ceroni Compadretti Giacomo


      giacomoceroni@gmail.com

      Ref. Anaao Giovani:
      Galletti Martina


      g88marti@gmail.com

      AOSP FERRARA

      Segr. Aziendale:
      Succi Cristian


      c.succi@ospfe.it

      Ref. Dirig. Sanitaria:
      Fabbri Sara


      sara.fabbri76@ospfe.it

      Ref. Anaao Giovani:
      Arena Rosario


      r.arena@ospfe.it

      ASL FERRARA

      Segr. Aziendale:
      Besutti Andrea


      a.besutti@ausl.fe.it

      ASL ROMAGNA - RAVENNA

      Segr. Aziendale:
      Feletti Francesco


      francesco.feletti@auslromagna.it

      Ref. Dirig. Sanitaria:
      Mengozzi Silvia


      silvia.mengozzi@auslromagna.it

      Ref. Anaao Giovani
      Lanzarini Evamaria


      evamaria.lanzarini@gmail.com

      ASL ROMAGNA - FORLÌ/CESENA

      Segr. Aziendale:
      Feletti Francesco


      francesco.feletti@auslromagna.it

      Ref. Dirig. Sanitaria:
      Mengozzi Silvia


      silvia.mengozzi@auslromagna.it

      Ref. Anaao Giovani
      Lanzarini Evamaria


      evamaria.lanzarini@gmail.com

      ASL ROMAGNA - Rimini

      Segr. Aziendale:
      Feletti Francesco


      francesco.feletti@auslromagna.it

      Ref. Dirig. Sanitaria:
      Mengozzi Silvia


      silvia.mengozzi@auslromagna.it

      Ref. Anaao Giovani
      Lanzarini Evamaria


      evamaria.lanzarini@gmail.com