Consenso Informato
Il consenso informato non è una prassi burocratica medico-legale, bensì uno strumento etico-giuridico che permette al sanitario di condividere la responsabilità della scelta diagnostico-terapeutica con il proprio paziente reso cosciente del proprio stato di salute.
Il consenso all’atto diagnostico terapeutico è l’esercizio del diritto del paziente all’autodeterminazione alle scelte diagnostico/terapeutiche proposte, dopo il processo informativo.
L’assenza di una disciplina espressa e gli orientamenti contraddittori della giurisprudenza in tema di intervento medico in assenza di consenso rendono estremamente incerta la ricostruzione dei limiti della responsabilità del medico.
Il consenso informato in medicina è l’accettazione che il paziente esprime a un trattamento sanitario, in maniera libera, e non mediata dai familiari, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, l’esistenza di valide alternative terapeutiche.
Il contenuto della volontà può essere negativo. L’informazione costituisce una parte essenziale del progetto terapeutico, dovendo esistere anche a prescindere dalla finalità di ottenere il consenso. Nel caso in cui il paziente sia incapace di intendere e volere, l’espressione del consenso non è necessaria, purché si tratti di trattamenti dai quali dipenda la salvaguardia della vita o che, se rinviati o non eseguiti, cagionerebbero un danno irreversibile. L’obbligo del consenso informato è sancito dalla Costituzione, da varie norme, dal codice deontologico medico.
Attenzione a non confondere il consenso informato all’atto medico con quello al trattamento dei dati sensibili per la protezione della riservatezza (privacy).
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