Comando
A differenza della mobilità, l’istituto del comando, disciplinato dall’art. 21 del CCNL 8.6.2000, si realizza mediante un provvedimento adottato dall’Azienda di appartenenza, in presenza di “comprovate esigenze di servizio” e in accordo con l’Amministrazione di destinazione che provvede direttamente ed a proprio carico alle spese. Pertanto, la concessione del comando presuppone un atto discrezionale dell’amministrazione formulato sulla base delle esigenze organizzativo-funzionali della struttura di afferenza del dirigente.
ATTENZIONE: a differenza della mobilità volontaria, il comando può essere disposto solo “per un tempo determinato (non può superare i tre anni) ed in via eccezionale”, pertanto non ha mai natura definitiva. Proprio in considerazione della temporaneità del provvedimento, è stabilito, infatti, che “il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità” (v. art. 21, co. 3 CCNL 8.6.2000). Il comando può essere disposto anche nei confronti del dirigente per il quale sia in corso il periodo di prova, purché la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a tal fine dall’Azienda di appartenenza. Il periodo di servizio in comando presso altra amministrazione deve essere computato ai fini dell’anzianità di servizio come se fosse stato prestato presso l’azienda di appartenenza.