Assicurazione professionale
Per il medico neolaureato, per il neo specialista, per il neo assunto, l’assicurazione per la responsabilità professionale è una necessità e talvolta anche una condizione imprescindibile richiesta spesso dall’Ente in cui il giovane medico è chiamato ad operare in forma continuativa o saltuaria. Per chi si avvicina per la prima volta al settore delle assicurazioni professionali, confrontare le diverse proposte sul mercato e orientarsi tra le varie condizioni di polizza risulta particolarmente difficile. Per questo motivo Anaao Assomed ha attivato con la Medical Insurance Brokers una convenzione per la stipula della polizza Responsabilità Civile per Colpa Grave dei Medici dipendenti compresi quelli in formazione specialistica e con contratto atipico. La copertura assicurativa tiene indenne l’assicurato per azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione in genere nei suoi confronti, a seguito di errori od omissioni compiuti con “colpa grave” nell’ambito di tutte le mansioni svolte alle dipendenze della struttura sanitaria, ivi compresa l’attività professionale intramoenia e i danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici. Inoltre è prevista una contraenza diretta da parte del singolo associato, una copertura sul singolo, che dunque si vede garantito anche in caso di passaggio da un Ente all’altro, una retroattività fino a dieci anni precedenti alla data di decorrenza della polizza, due differenti opzioni di massimale disponibili. La polizza non prevede alcuna franchigia. L’adesione alla convenzione potrà essere esclusivamente on line. Vi è la possibilità di ottenere un preventivo personalizzato per la Responsabilità Civile Patrimoniale con differenti opzioni di massimale contattando direttamente il broker. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.anaao.it nella sezione “Servizi agli iscritti”.
La Polizza attualmente proposta copre le problematiche connesse alla pandemia Covid-19 ed in particolare:
– il medico assicurato con polizza RC Colpa Grave in convenzione con Anaao è tutelato anche se l’Azienda ospedaliera, a causa dell’emergenza COVID – 19, lo dovesse trasferire in un reparto differente o in Aziende Ospedaliere pubbliche sul territorio nazionale diverse da quelle indicate in polizza. Infatti qualsiasi attività svolta a supporto di altri dipartimenti e/o Aziende Sanitarie svolte dal medico dipendente non modifica l’operatività di polizza;
– lo specializzando al quale in forza al Decreto Legge 14/2020 al 4° o 5° anno di Università viene dato un incarico da lavoratore autonomo potrà sottoscrivere la polizza di RC Colpa Grave in convenzione con Anaao dove verrà inquadrato come MEDICO NON DIRIGENTE e comprenderà un periodo di retroattività di 5 anni. Per attivare tale copertura scrivere una email all’indirizzo: convenzioni@medicalbrokers.it
Nel caso lo specializzando avesse già stipulato il contratto assicurativo con la Medical Brokers, verrà emessa apposita appendice di variazione relativa all’inquadramento professionale, sempre da richiedere all’indirizzo email: convenzioni@medicalbrokers.it;
– il pensionato che viene richiamato in servizio a causa dell’emergenza COVID – 19 potrà assicurarsi in convenzione Anaao stipulando apposita polizza Rc Colpa Grave che lo inquadrerà come MEDICO NON DIRIGENTE e verrà previsto un periodo di retroattività di 0 anni.
Le Aziende ed Enti del SSN garantiscono (art. 65 del CCNL):
- Le Aziende o Enti garantiscono, con oneri a proprio carico, una adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell’art. 67 (Patrocinio legale) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, in conformità a quanto disposto dalla Legge 114/2014 e 24/2017 e dai decreti ministeriali ivi previsti, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
- Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa di cui al comma 1.
Il suddetto obbligo assicurativo:
- riguarda tutte le strutture sanitarie (pubbliche o private);
- interessa tutto il personale medico che opera nell’ambito della struttura sanitaria (sia esso strutturato, convenzionato o precario);
- non riguarda le ipotesi di dolo o colpa grave (v. 3, co. 4, L. 189/2012 legge Balduzzi);
- può riguardare anche “misure analoghe” all’assicurazione [ad esempio autoassicurazione oppure sistema misto (franchigia + assicurazione)].
Anche la contrattazione collettiva della dirigenza medica e sanitaria (v. artt. 64, 65, 66 e 67 CCNL 19/12/20219), impone alle Aziende di garantire un’adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. La richiamata normativa ha carattere precettivo per le Aziende, le quali sono contrattualmente tenute a farsi carico di tutti gli oneri connessi alla stipula della polizza assicurativa per rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi, esclusa l’ipotesi di copertura di ulteriori rischi (per dolo o colpa grave), la quale continua ad avere per i singoli medici natura facoltativa.
Si, al riguardo la legge (v. art. 41, co. 2, D.lgs. 368/1999) stabilisce che l’Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.