Aspettativa
La disciplina che regola l’istituto dell’aspettativa del dirigente medico è contenuta negli art. 10 e 11 del CCNL 10.2.2004, oltre che in altre specifiche disposizioni di legge.
In base alla normativa contrattuale è possibile distinguere, sostanzialmente, tre diversi tipi di aspettativa:
- per esigenze personali o di famiglia (v. 10, co. 1);
- per gravi e documentati motivi di famiglia (individuati ai sensi dell’art. 4, 2 e 4 della 53/2000 e dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278 – v. art. 10, co. 8, lett. c);
- per “motivi di lavoro”, ovvero per l’affida mento di incarichi di direzione di struttura complessa o per assunzione a termine presso altra azienda o ente del comparto (v. 10, co. 8, lett. a e b).
Tutte le ipotesi di aspettativa sono non retribuite e senza decorrenza dell’anzianità di servizio.
La differenza sostanziale tra le tre fattispecie è che mentre la concessione dell’aspettativa per motivi personali o familiari (v. art. 10, co.1) ha carattere discrezionale da parte del l’Azienda, potendo essere negata per esigenze di servizio, gli altri due tipi di aspettativa – ovvero quella per gravi e documentati motivi di famiglia e quella per l’assunzione a tempo determinato presso altra amministrazione (v. art. 10, co. 8), costituiscono un vero e proprio diritto soggettivo del dirigente e quindi, in presenza delle condizioni previste dal con tratto, l’Amministrazione è obbligata a con cederle.
L’aspettativa per esigenze personali o familiari, può essere richiesta dal dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. È fruibile anche frazionatamente e non si cumula con le assenze per malattia. La domanda va presentata alla Direzione Generale e, per conoscenza, alla Direzione Amministrativa e all’Ufficio del Personale, indicando i motivi della richiesta e il periodo di fruizione. Come detto, la concessione di tale aspettativa è sottoposta ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, la quale può negarla in presenza di particolari esigenze di servizio debitamente motivate.
L’Azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa. Nei confronti del dirigente che non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso.
Il contratto prevede che il dirigente, una volta rientrato in servizio non possa usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche se per cause diverse, oppure delle altre tipologie di aspettativa previste dal con tratto, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
L’aspettativa per gravi e documentati motivi fa miliari può durare al massimo 2 anni e può es sere richiesta una sola volta nell’arco della vita lavorativa. Può essere fruita in modo frazionato e può essere cumulata con l’aspettativa per esigenze familiari se utilizzata allo stesso titolo. Per i gravi e documentati motivi familiari, bi sogna fare riferimento ai casi individuati dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale normativa fa riferimento ai gravi motivi relativi alla situazione personale, della propria famiglia, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si in tendono:
- le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle suddette persone;
- le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza dei soggetti menzionati;
- le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- le situazioni, riferite ai suddetti soggetti ad esclusione del richiedente, derivanti da una serie di patologie acute o croniche specificatamente indicate dalla
ATTENZIONE: l’aspettativa per gravi e documentati motivi di famiglia va tenuta distinta dal congedo retribuito per l’assistenza a persone con handicap grave (v. art. 42, D.lgs. n. 151/2001). Quest’ultimo istituto, oltre ad es sere retribuito con un’indennità, richiede la convivenza del dirigente con la persona da assistere.
L’aspettativa prevista dall’art. 10, co. 8 lett. b, spetta solo in caso di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso Aziende sanitarie e ospedaliere del SSN, Istituti zooprofilattici sperimentali, IRCCS di diritto pubblico, IPAB, RSA a prevalenza pubblica e ARPA o comunque presso altre amministrazioni pubbliche di diverso comparto (es. Università, Ministeri, etc.). A tale ipotesi sono assimilate le assunzioni presso Organismi pubblici o privati della Unione Europea o presso Ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o presso Organismi internazionali (per tali assunzioni ed in particolare per le assunzioni in Organismi internazionali con progetti del MAE. Restano escluse le strutture sanitarie private, convenzionate e non con il SSN. Con riferimento alla durata, il contratto collettivo stabilisce che l’aspettativa è concessa a domanda “per tutta la durata del contratto di lavoro a termine presso la stessa o altra azienda”. Ciò significa, che tale aspettativa non ha un preciso limite temporale dovendo la stessa estendersi anche alle eventuali proroghe del contratto iniziale. Un limite indiretto, può tuttavia derivare dalla normativa generale sul con tratto a tempo determinato, la quale prevede per il personale dirigente che il rapporto a termine non possa superare complessivamente i cinque anni (v. art. 29, D.lgs. n. 81/2015). L’incarico già conferito al dirigente dall’Azienda o Ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Qualora il dirigente non in tenda riprendere servizio al termine dell’aspettativa è esonerato dal preavviso di dimissioni (di regola 3 mesi), purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 gg prima della scadenza (v. art. 10, co. 9, CCNL 10.2.2004).
La concessione dell’aspettativa prescinde dal superamento o meno del periodo di prova, in quanto la normativa contrattuale non prevede una espressa limitazione in tal senso. Tuttavia durante l’aspettativa il periodo di prova resta sospeso e riprenderà a decorrere dal momento del rientro del dirigente a completamento del restante intervallo di valutazione.
L’aspettativa non è un istituto applicabile a tale tipologia di rapporto.
L’aspettativa determina una sospensione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro e quindi di ogni altra attività ad esso collegata, ivi compresa la libera professione.
Al riguardo la legge (v. art. 40, co. 2, D.lgs. n. 368/99) stabilisce che il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. In tal caso, il periodo di aspettativa è utile sia ai fini della progressione di carriera che del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Oltre alle tipologie sopra descritte il dirigente sanitario può chiedere l’aspettativa:
- per la durata di 6 mesi (pari alla durata del periodo di prova) in caso di assunzione a tempo indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione (v. art. 15, co. 9, CCNL 5.12.1996);
- in caso di ammissione a corso di dottorato di ricerca per tutta la durata del corso (v. L. n. 476/84, art. 11, CCNL 10.2.2004). La concessione dell’aspettativa è condizionata a una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, la quale potrà negarla qualora sussistano motivate esigenze di servizio;
- per cariche pubbliche elettive;
- per l’assistenza umanitaria, l’emergenza e la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo per un massimo di dodici mesi nel biennio (v. art. 16, co. 5, CCNL 6.5.2010).