Anzianità di servizio
Secondo la normativa contrattuale, l’anzianità di servizio utile ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche e di carriera, quali l’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività, o il calcolo del quinquennio necessario, previa valutazione positiva del collegio tecnico, per il conferimento di un incarico dirigenziale superiore, comprende sia i periodi di servizio a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, svolti in qualità di dirigente senza soluzione di continuità, presso la stessa Azienda o altra Azienda del comparto (v. art. 18, co. 12, CCNL 19/12/2019).
Va precisato, inoltre, che ai fini degli scatti di carriera (attribuzione di incarichi dirigenziali) sono utili anche i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell’Unione Europea (v. art. 15, CCNL 17.10.2008, così come integrato dall’art. 16, CCNL 6.5.2010). La descritta disciplina collettiva fa chiaramente riferimento ai rapporti di lavoro svolti in qualità di dirigente nelle aziende del comparto sanità, e quindi, con pieno inserimento del medico o sanitario nell’organizzazione, con assunzione delle relative responsabilità. Ne deriva, come affermato più volte dalla Cassazione, che l’anzianità utile ai fini degli scatti economici è solo quella maturata in regime di subordinazione (v. Cass. n. 6015/2015; Cass. n. 24578/2013; Cass. n. 4060/2012), restando di conseguenza esclusi i periodi svolti in regime di convenzione (es. specialista ambulatoriale), con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure con contratto autonomo libero-professionale.
ATTENZIONE: la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (v. causa C307/2005; cause riunite da C302/11 a C305/11) ha ritenuto discriminatorio, in base a quanto previsto dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla Direttiva 1999/70, il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal dipendente pubblico in precedenti rapporti a tempo determinato a prescindere da quanto previsto nelle singole normative nazionali di settore. In altri termini, i criteri di computo dell’anzianità di servizio devono essere gli stessi, sia per i lavoratori a tempo determinato, sia per quelli a tempo indeterminato. Sulla scorta di tali principi, la giurisprudenza di merito italiana (v. Trib. Brescia sentenza n. 839/2012), ha stabilito che ai fini del computo dell’anzianità di servizio del dirigente medico vanno considerati utili anche i periodi di lavoro a termine svolti alle dipendenze di Aziende del comparto sanità, anche se non risultano continui rispetto all’assunzione a tempo indeterminato (v. anche Trib. Torino 9 novembre 2009, n. 4148, per quanto riguarda il calcolo delle ferie). Nonostante tale orientamento si stia sempre più affermando nella giurisprudenza di merito, molte Aziende Sanitarie continuano ad applicare in maniera rigida la normativa contrattuale, escludendo illegittimamente dal computo dell’anzianità i servizi prestati con soluzione di continuità.