Abilitazione
Possono essere anche iscritti all’albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all’estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l’esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili.
Le nuove norme sull’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo sono riportati nei decreti del Ministero dell’istruzione università e ricerca:
- Decreto 9/5/2018 n. 58 “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo;
- Decreto 2/4/2020 “Adeguamento dell’ordinamento didattico della classe di laurea magistrale LM/41. Medicina chirurgia di cui al decreto del 16/3/2007. (Decreto n. 8/2020 (GU serie generale n. 103 del 20/4/2020).
Le recenti norme comunitarie – da ultima la Direttiva 2005/36/Ce relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali – prevedono che il cittadino comunitario in possesso di un titolo professionale attestante un percorso formativo interamente compiuto in un Paese comunitario, può svolgere stabilmente la professione medica in Italia previa presentazione al Ministero della Salute della domanda per il riconoscimento del titolo. Tale procedura, per i cittadini comunitari, si sostanzia in una verifica della regolarità della documentazione presentata, il cui esito positivo autorizza l’interessato a richiedere l’iscrizione all’Albo professionale italiano.
ATTENZIONE: nel segnalare che la procedura per il riconoscimento del titolo è indicata nel sito del Ministero della Salute, si ricorda che, anche per i cittadini comunitari, l’Ordine deve verificare – con le modalità che riterrà più opportune – la conoscenza della lingua italiana che permetta al sanitario di svolgere la professione in Italia.